di Valeria Zeppilli - Ogni qual volta il comportamento di guida del conducente che cagiona un incidente sia risultato tale da costituire un pericolo per la circolazione e sorgano, quindi, dei dubbi sulla sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica, è possibile che venga disposta la revisione della patente.
Tale provvedimento, come risulta del resto dalla sentenza numero 327/2017 del Tar dell'Emilia Romagna - sez. Parma (qui sotto allegata), può scattare pertanto anche nel caso in cui un automobilista, nel percorrere una strada a senso unico a due corsie, svolti improvvisamente e tagli così la strada a un motociclista che percorre la corsia parallela.
Potere discrezionale dell'UPMC
Nella pronuncia si legge infatti che, in simili ipotesi, si rientra nel campo di applicazione del potere discrezionale dell'UPCM, il quale ha la possibilità di emanare un provvedimento di revisione della patente di guida ogniqualvolta abbia dubbi circa la persistenza, in capo al titolare, dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneità tecnica.
Tale revisione, per la giurisprudenza, non può comunque ritenersi una sanzione, ma, piuttosto, rappresenta un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, di natura anticipatoria e latamente cautelare, utile a garantire la sicurezza del traffico stradale.
L'utilizzo delle frecce non basta
Tale finalità può ben sussistere anche nel caso in cui il conducente non rispetti le norme previste per il cambio di corsia e non adempia al suo obbligo di non costituire pericolo o intralcio alla circolazione per i veicoli che occupano la corsia che si intende impegnare.
Peraltro, l'utilizzo delle frecce non basta per poter ritenere che l'automobilista abbia agito con accortezza, posto che egli, quando intende svoltare, non può limitarsi ad accendere l'indicatore di direzione ma deve verificare che, in concreto, la reale condizione del traffico consenta la manovra. In caso contrario deve desistere, altrimenti il suo comportamento può ben essere interpretato sia come conoscenza inadeguata delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sia come sintomo di imperizia nella guida.
TAR Emilia Romagna testo sentenza numero 327/2017