Con la stessa sentenza si è affermato che "quando il rifiuto è abbandonato dall'impresa/ente che lo ha prodotto, perchè ne risponda il titolare/legale rappresentante della diversa impresa/ente che ha commissionato i lavori, è necessario che questi si sia ingerito a qualsiasi titolo nell'attività di produzione o gestione del rifiuto".
Il caso
Con la sopra citata sentenza la Cassazione ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di primo grado che condannava Tizio amministratore unico della Società Alfa, alla pena di 5.000,00 euro di ammenda per il reato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 art. 256 commi 1 lett. a) e comma 2, per aver abbandonato in modo incontrollato ed immesso nelle acque sotterranee, contaminandole, rifiuti non pericolosi.
I rifiuti provenivano dalla realizzazione di un impianto di cogenerazione in altro immobile di proprietà della Società Alfa, amministrata da Tizio, limitrofo all'area sequestrata, e che l'attività era stata commissionata alla Società Beta.
La decisione della Cassazione
Nel caso di specie, la Cassazione ha precisato che "la responsabilità di Tizio non è stata affermata esclusivamente in base al fatto di aver commissionato i lavori che hanno generato i rifiuti abbandonati, ma anche sulla concorrente circostanza che il terreno era di proprietà della società da lui legalmente rappresentata e che aveva persino sostenuto i costi per lo smaltimento, poi non avvenuto".
Avv. Edoardo Di Mauro
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