Concetto questo messo in evidenza molto chiaramente dalla sezione 1 del Tar di Bolzano con la sentenza n. 220/2017, resa in materia di detenzione armi, licenza uso caccia e abuso di armi.
La sezione infatti sa bene che, prima di arrivare ad una valutazione discrezionale di inaffidabilità dell'interessato il Ministero dell'Interno e, per esso, la Questura, devono esaminare accuratamente la storia della persona, per far si che la motivazione del provvedimento (di eventuale rigetto) sia ancorata a dati oggettivi ed informazioni precise ed aggiornate sulla condotta e sulle condizioni di vita dell'interessato.
Il caso
Il Questore respinge l'istanza diretta al rilascio del porto d'armi per uso caccia: nell'ambito dell'istruttoria viene fuori un vecchio procedimento penale del richiedente, relativo a revoca della patente di guida a fronte di stato di ebbrezza.
La persona interessata non presenta alcuna memoria e il Questore, come accennato, respinge.
Parte allora il ricorso amministrativo, che si conclude con una sentenza favorevole per il richiedente la licenza.
Vediamo dunque perché si arriva a questa sentenza positiva.
La soluzione
La sentenza è scritta veramente bene in quanto, da una parte illustra in dettaglio i rigidi canoni cui deve attenersi il Ministero quando valuta l'affidabilità, dall'altra però ricorda che le componenti di questa complessa valutazione devono per forza poggiare su dati aggiornati e oggettivi sulla persona, non meramente ipotetici.
Nel caso trattato, il Questore ha di fronte un decreto penale di condanna di qualche anno prima (revoca della patente per guida in stato di ebbrezza alcolica).
Non ha altro.
La sua valutazione appare quindi carente, siccome basata su fatti esclusivamente riportati nella comunicazione di reato, di per sé insufficienti a provare la possibilità di un uso non corretto delle armi.
In pratica
Ciò che vuole dire il Tribunale è che da un singolo fatto non risaltano elementi così eloquenti da rendere superflua una specifica motivazione sulla non affidabilità del ricorrente.
Si parla di un unico episodio, non di abuso continuativo di alcol: è questa la grande differenza che, nel caso trattato, fa appunto vincere il ricorso all'interessato.
Diversamente, dice il Tar, se il Questore pensa di assegnare anche ad un singolo episodio un valore così decisivo ed importante, allora deve aggiungere ulteriori elementi di valutazione, diversi dalla semplice violazione del codice della strada (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 575 del 5 febbraio 2015).
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