La Cassazione (sent. 8976/05) ha stabilito che chi convive con una persona che abbia riportato gravi danni a seguito di un sinistro stradale, può ottenere il risarcimento dal responsabile
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. 8976/05) ha stabilito che chi convive con una persona che abbia riportato gravi danni a seguito di un sinistro stradale, può ottenere il risarcimento dal responsabile del fatto. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che il convivente che intende agire per il risarcimento deve però "dimostrare l'esistenza e la portata dell'equilibrio affettivo - patrimoniale instaurato con la medesima, e perciò, per poter essere ravvisato il vulnus ingiusto a tale stato di fatto, deve esser dimostrara l'esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti, con vicendovole assistenza materiale e morale, non essendo sufficiente a tale fine la prova di una relazione amorosa, per quanto possa esser caratterizzata da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto la prova della assimilabilità della convivenza di fatto a quella stabilita dal legislatore per i coniugi può legittimare la richiesta di analoga tutela giuridica di fronte ai terzi". Infine, la Corte ha precisato che "quanto poi alla prova di tali elementi strutturali e qualificativi, concreti e riconoscibili all'esterno, presupposti dì esistenza della convivenza more uxorio e parametri caratterizzanti la stessa, può esser fornita con qualsiasi mezzo (articolo 2697 c.c.), mentre il certificato anagrafico (Dpr 223/89) può tutt'al più provare la coabitazione, insufficiente a provare altresì la condivisione di pesi e oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale".
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