di Lucia Izzo - I genitori hanno ambedue, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Una ricostruzione fondata su diverse fonti normative: in primis l'art. 30 della Costituzione, nonché gli artt. 147 e 315-bis del codice civile.
Si tratta di un obbligo specifico che sussiste anche nei confronti dei figli maggiorenni, poiché nessuna norma prevede che il raggiungimento della maggiore età corrisponda alla sua cessazione.
Anzi, a loro favore può addirittura essere stabilito un assegno di mantenimento: lo prevede l'art. 337-septies c.c. secondo cui, in caso di separazione, scioglimento del matrimonio e altre fattispecie analoghe, il giudice potrà, valutate le circostanze, disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Mantenimento figli maggiorenni: fino a quale età?
Con l'introduzione di tale norma, a seguito del d.lgs. n. 154/2013, dottrina e giurisprudenza hanno più volte dibattuto sulla portata dell'obbligo di mantenimento perdurante, in presenza di determinate condizioni, anche nei confronti dei figli che abbiano raggiunto la maggiore età, posto che questo ha necessariamente una durata variabile in relazione alle concrete circostanze e alla situazione economica del figlio.
Nonostante tale obbligo non sia correlato a uno specifico limite d'età, parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, sent. 29/3/2016; per approfondimenti: Figli maggiorenni: dopo i 34 anni non vanno più mantenuti) ha individuato una soglia d'età oltre la quale lo stato di disoccupazione o non autosufficienza economica del figlio deve ritenersi ingiustificato, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, in materia; tuttavia, altra giurisprudenza si è discostata da questa interpretazione.
Nella maggior parte dei casi, pertanto, la spettanza o meno dell'assegno di mantenimento va dimostrata valutando caso per caso la situazione dei figli maggiorenni, al fine di comprendere se le loro difficoltà nel rendersi economicamente indipendenti siano correlate a un'oggettiva complessità nel reperimento di un posto di lavoro in un contesto sempre più competitivo e in crisi, oppure se queste siano provocate dalla loro negligenza e dal disinteresse a proseguire negli studi (Cass., sent. 1858/2016, per approfondimenti: Stop all'assegno se il figlio è studente a tempo perso).
Il concetto di "autosufficienza economica"
Nonostante l'ampiezza della casistica in materia, la giurisprudenza sembra essere d'accordo nel ritenere che l'obbligo di mantenimento dei figli debba perdurare finchè non sia dimostrato che questi abbiano raggiunto l'indipendenza economica.
In particolare, si è affermato che il figlio maggiorenne diviene "autosufficiente" dal punto di vista economico quando comincia a percepire un proprio reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, anche se l'inserimento nella famiglia paterna gli avrebbe garantito una posizione sociale migliore (sent. n. 20137/2013).
Il riferimento alla "professionalità acquisita" comporta che, anche nei casi in cui il figlio maggiorenne svolga un'attività lavorativa, questi potrebbe non essere considerato economicamente indipendente e i genitori comunque tenuti al suo mantenimento.
Si tratta, ad esempio, del caso in cui il figlio, pur percependo un reddito da lavoro, stia completando la propria formazione (Cass., sent. n. 8714/2008), oppure se svolge un lavoro precario e limitato nel tempo (sent. n. 8227/2009), ad esempio saltuario o "a chiamata, oppure sia in rapporto di apprendistato (sent. n. 407/2007) che va distinto dal lavoro subordinato sotto vari profili, compreso quello retributivo.
Stessa conclusione si è ritenuta raggiunta in caso di svolgimento, da parte del figlio maggiorenne, di un lavoro non qualificato rispetto al titolo di studio conseguito (ad esempio lavorare come cameriere in attesa di conseguire il titolo lavorativo legato ai suoi studi) oppure se questi sia titolare di una borsa di studio correlata a un dottorato di ricerca, trattandosi di introito modesto e temporaneo (sent. n. 2171/2012).
Ancora, persiste l'obbligo di mantenimento dei confronti del figlio studente che scelga di proseguire gli studi, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. ord. 10207/2017 circa il figlio, con laurea triennale che rappresenta una "tappa del percorso formativo intrapreso").
Figli maggiorenni: quando cessa o va ridotto il mantenimento
Nella loro valutazione caso per caso, i giudici dovranno valutare se il reddito del figlio può dirsi sufficiente a far cessare il mantenimento, se il suo impiego possa ritenersi stabile oppure se questi abusi del suo diritto tenendo un comportamento di colpevole negligenza nel compimento degli studi intrapresi o di disinteresse nella ricerca di un posto di lavoro.
È quanto avvenuto nel caso esaminato dal Tribunale di Napoli, sent. 3545/2017, che ha negato il mantenimento al quarantenne che aveva continuato a ricevere esborsi dal padre senza far nulla per rendersi autonomo, oppure dalla Corte d'Appello di Trieste che, con il decreto 173/2017, ha ridotto il mensile spettante alla figlia fuori corso all'università a causa della sua "inerzia nella maturazione" dell'autosufficienza economica. In quest'ultimo caso, il mantenimento è stato ridimensionato (e non abolito del tutto) per sollecitare l'impegno della ragazza e dimostrare una volontà evolutiva.
Non permarranno più i presupposti per l'obbligo di mantenimento, invece, laddove il genitore onerato provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire a una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, per sua colpa o per sua scelta, oppure si sia volontariamente sottratto allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass., sent. n. 2858/2016 e ord. 7168/2016, per approfondimenti: Mantenimento ridotto se il figlio ha terminato la scuola professionale e può trovare lavoro).
Inoltre, raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l'indipendenza economica, la successiva perdita dell'occupazione (es. per licenziamento o dimissioni) non comporterà la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., sent. 12063/2017 e ord. 6509/2017, per approfondimenti: Addio mantenimento alla figlia che rinuncia al posto di lavoro "fisso"), quanto al più un obbligo alimentare.
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