Profili generali, disciplina e casistica con richiamo alla recente riforma della responsabilità medica Gelli-Bianco

Avv. Francesco Vinci - Per "contatto sociale" si intende una fattispecie in cui si instaura un rapporto giuridico basato su una relazione di fatto che sia fonte di obbligazioni, senza che preliminarmente sia intercorso tra i soggetti un accordo e dunque un contratto.

Tale fattispecie si inserisce, dunque, nel novero delle fonti dell'obbligazione, in particolare all'interno della terza fonte enunciata dall'art. 1173 cod. civ., quale appunto "ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico".

Cos'è la figura del contatto sociale

Si tratta di una figura elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per disciplinare tutti quei casi in cui si instaura una relazione tra due soggetti non nascente da contratto e che, nonostante ciò, generi vincoli obbligatori fondati sul generale principio della buona fede sancito dall'art. 1175 cod. civ., secondo cui il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.

Questa disposizione, da sola, genera specifici obblighi a carico delle parti che vengano a contatto in una determinata fattispecie, connotata dall'affidamento di una parte nei confronti dell'altra affinché quest'ultima non modifichi in senso negativo la sfera giuridica della parte destinataria dell'obbligo, che per tale ragione si configura come "obbligo di protezione".

Si tratta di un'estrinsecazione del generale dovere di solidarietà sociale imposto dall'art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuna parte del rapporto il dovere di agire avendo riguardo agli interessi dell'altra, in una condizione di reciprocità.

È il caso, ad esempio, del rapporto tra alunno e insegnante, nel quale, pur non sussistendo uno specifico vincolo negoziale tra i due soggetti, sussiste un generale obbligo di protezione a carico dell'insegnante nei confronti dell'alunno, in ragione del particolare status e ruolo rivestito dal soggetto obbligato.

Il contatto sociale qualificato

Si parla, in proposito, di "contatto sociale qualificato" per delineare tutte quelle ipotesi non contrattuali in cui le parti che si pongono in relazione devono avere riguardo all'interesse della controparte e, perciò, comportarsi secondo buona fede e garantire l'affidamento reciprocamente riposto: un rapporto giuridico, dunque, qualificato dal principio della buona fede.

Questa definizione è utile per distinguere il contatto sociale qualificato da altri tipi di contatto sociale, quale può essere la relazione tra due soggetti nascente dal fatto illecito posto in essere da una parte in danno dell'altra. Anche in questo caso si può parlare di contatto sociale, poiché l'obbligazione risarcitoria ex art. 2043 non nasce per effetto di un precedente vincolo tra le parti, bensì per il semplice contatto di fatto che ha generato un danno, in violazione del generale principio neminem laedere.

Nel contatto sociale qualificato, invece, l'obbligazione nasce per effetto del generale obbligo di protezione, gravante su un soggetto nei confronti della parte che venga a contatto con esso, dal quale si genera una serie di prestazioni strumentali e finalizzate all'assolvimento di esso, con la conseguenza che lo specifico interesse del debitore entra nella sfera del creditore e viceversa.

Si è parlato, in proposito, di "obbligazioni senza prestazioni" proprio per sottolineare che oggetto del rapporto obbligatorio di fatto non è una prestazione in particolare, bensì il generale obbligo di protezione: le prestazioni da eseguire dunque non hanno valore primario, ma solo strumentale.

Questa teoria, mutuata dalla dottrina tedesca, ha notevole impatto sul regime di responsabilità da applicare nel caso in cui il soggetto tenuto non assolva al proprio obbligo di protezione.

In tal caso, infatti, per effetto della relazione contrattuale di fatto, che genera un contatto sociale qualificato, il debitore risponde per responsabilità da inadempimento ex art. 1218 cod. civ., poiché l'obbligazione risarcitoria nasce in conseguenza della mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni alla base del generale obbligo di protezione.

L'effetto principale, sul piano della disciplina, di una siffatta configurazione è rappresentato da una maggiore tutela per il soggetto danneggiato: invero, attraverso la responsabilità da inadempimento, il creditore danneggiato dispone di un onere della prova meno gravoso e di un termine prescrizionale più ampio di quanto invece previsto se si trattasse di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.

In particolare, nel modello di responsabilità da inadempimento l'onere della prova gravante sul creditore si ritiene assolto qualora il medesimo provi il titolo del rapporto (dunque, il contatto sociale qualificato) e il danno conseguente all'inadempimento, il quale dovrà essere solo allegato e non provato.

Si badi, però, che il creditore dovrà allegare un inadempimento espresso non in termini generici, bensì specifici: entra in gioco, dunque, il concetto di causalità, poiché il creditore è tenuto ad allegare uno specifico inadempimento idoneo a provocare il danno concretamente sofferto.

Sarà, poi, onere del debitore fornire la prova della propria diligenza, ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., e dell'impossibilità della prestazione (rectius, dell'inevitabilità del danno nonostante la diligenza applicata), ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., per liberarsi dalla responsabilità.

Inoltre, applicando il modello della responsabilità da inadempimento il creditore si può avvalere del termine di prescrizione decennale per l'esercizio del diritto, essendo invece previsto il più breve termine di cinque anni per la prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2043 cod. civ.

I risvolti applicativi della teoria del contatto sociale

La teoria del contatto sociale, una volta elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ha avuto notevoli risvolti applicativi.

Oltre al già citato rapporto tra alunno e insegnante, su cui si tornerà, questa teoria ha avuto modo di chiarire il regime da applicare in tema di responsabilità precontrattuale, secondo quanto disposto dagli artt. 1337 e 1338 cod. civ., che sanciscono, da un lato, il dovere delle parti di comportarsi in buona fede e, d'altro lato, il generale dovere di informazione nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto .

Per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità si era attestata nel senso di configurare la c.d. culpa in contrahendo nei termini di responsabilità aquiliana, sul presupposto che, all'atto dell'interruzione ingiustificata delle trattative, non si fosse ancora in presenza di un vincolo contrattuale, e che pertanto il regime di responsabilità applicabile, nel caso in cui un soggetto con dolo o colpa avesse interrotto le trattative, ledendo il legittimo affidamento della controparte alla futura conclusione del contratto, fosse quello delineato dall'art. 2043 cod. civ.

Tuttavia, in tempi recenti, con il contributo anche di larga parte della dottrina, la Suprema Corte ha modificato il proprio orientamento, riscontrando già nella fase precontrattuale la presenza di un vincolo obbligatorio, derivante da contatto sociale qualificato, il quale pertanto è fonte di specifici obblighi di protezione, di buona fede e di informazione, tale per cui l'inadempimento di questi obblighi configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ., con tutto ciò che ne consegue in ordine a onere della prova e termine prescrizionale.

La teoria del contatto sociale nella responsabilità medica

La teoria del contatto sociale ha avuto, inoltre, un ruolo fondamentale nel chiarire la portata della responsabilità del medico nei confronti del paziente.

In questa fattispecie, di regola, non si è in presenza di un vincolo contrattuale tra il paziente e il soggetto esercente la professione sanitaria: invero, il paziente stipula un contratto solo con l'istituto di cura, c.d. contratto di spedalità, per mezzo del quale l'ente sanitario mette a disposizione del paziente tutte le apparecchiature e le attrezzature di cui è dotato, nonché la professionalità del personale medico.

È da premettere fin da subito che la materia è stata di recente ridisegnata dalla legge n. 24/2017, c.d. "Legge Gelli-Bianco" la quale, nel tentativo di rimuovere i dubbi interpretativi in ordine alla qualificazione della responsabilità del medico, all'art. 7 sancisce espressamente che "l'esercente la professione sanitaria […] risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente", e dunque secondo il modello della responsabilità aquiliana.

La soluzione adottata dal legislatore costituisce un completo capovolgimento rispetto a quanto affermato, fino a quel momento, dalla giurisprudenza e da larga parte della dottrina.

La Cassazione, infatti, partendo dalla famosa sentenza n. 589/1999, ha abbracciato la teoria del contatto sociale per inquadrare la responsabilità del sanitario nell'ambito della responsabilità da inadempimento di cui all'art. 1218 cod. civ.

Presupposto del ragionamento della Suprema Corte è la relazione di fatto che si instaura tra medico e paziente nel momento in cui quest'ultimo, dopo aver stipulato un contratto di spedalità con l'istituto di cura, è affidato all'esercente la professione sanitaria, il quale perciò assume un obbligo di cura e protezione nei confronti del paziente, al quale sono ricollegate le prestazioni tipiche dell'attività medica.

In questo caso specifico, secondo la Corte, si instaurerebbe un rapporto giuridico, pur in assenza di un vincolo contrattuale tra medico e paziente, qualificato dallo scopo rappresentato dal bene costituzionalmente tutelato della salute del paziente, il quale, per il raggiungimento di questo scopo, fa affidamento sulla qualità professionale del medico, sulla sua diligenza e sulla buona fede del medesimo.

Pertanto, attraverso la teoria del contatto sociale e, dunque, dell'insorgenza dell'obbligo di protezione a carico del medico nei confronti del paziente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il medico, il quale non esegua con diligenza la prestazione medica, si rende inadempiente all'obbligo di protezione nei confronti del paziente e, conseguentemente, risponde per responsabilità da inadempimento ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., con tutte le ripercussioni in tema di onere della prova e prescrizione del diritto.

Come detto, questa impostazione è radicalmente mutata a seguito dell'intervento del legislatore con la Legge Gelli-Bianco che, invece, prevede il modello della responsabilità aquiliana per i danni sofferti dal paziente per effetto della condotta negligente del medico.

Ulteriore applicazione della teoria del contatto sociale si trova in tema di rapporto tra alunno e insegnante. Come già anticipato, il ruolo ricoperto dall'insegnante impone al medesimo un dovere di vigilanza e protezione nei confronti dell'alunno, pur non essendoci tra gli stessi un vincolo contrattuale diretto, che invece sussiste unicamente tra istituto scolastico e genitori dell'alunno.

Anche in questo caso, la giurisprudenza ha avuto modo di esaminare il caso di danni auto-inflitti dall'alunno all'interno dell'istituto scolastico, per effetto dei quali l'insegnante, sotto la cui cura e protezione si trovava l'alunno in quel momento, risponde a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 1218, essendo in presenza di una relazione contrattuale di fatto che genera obblighi di protezione.

Infine, la giurisprudenza ha avuto modo di applicare la teoria del contatto sociale con riferimento ad altre specifiche ipotesi quali, a titolo esemplificativo, la responsabilità della banca traente per aver consentito l'incasso di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario indicato nel titolo, ovvero la responsabilità della Pubblica Amministrazione nel caso di annullamento da parte del Giudice Amministrativo dell'aggiudicazione del contratto, la quale perciò aveva ingenerato nel contraente un legittimo affidamento nella regolarità della gara.

Avv. Francesco Vinci
francesco.vinci@gmail.com


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