Analisi e caratteristiche della condotta ex art. 323 del codice penale

di Raffaella Feola - Ai sensi dell'articolo 323 codice penale: "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità".

Tale reato rientra fra quelli commessi contro la P.A.

Bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato si sostanzia nell'imparzialità, efficienza, buon andamento e trasparenza della P.A., principi enunciati dall'articolo 97 della Costituzione, ai quali necessariamente la P.A. deve conformarsi.

Abuso produttivo di un danno ingiusto e abuso causativo di ingiusto vantaggio patrimoniale

Occorre operare una distinzione tra:

· Abuso produttivo di un danno ingiusto - in questo caso ricorre l'elemento della prevaricazione;

· Abuso causativo di ingiusto vantaggio patrimoniale- in questa circostanza vi è l'ipotesi del favoritismo.

La distinzione in esame è doverosa ai fini dell'individuazione della persona offesa. La giurisprudenza ritiene che nel caso della prevaricazione, la persona che subisce il danno è la persona offesa, perchè, il delitto è idoneo a ledere non solo l'interesse pubblico della P.A., ma anche quello privato, poiché lo stesso è turbato dal comportamento illegittimo del pubblico ufficiale. Si avrà, quindi, un reato plurimo offensivo.

Nel caso di favoritismo, si verificherà un ingiusto vantaggio patrimoniale, quindi, ci sarà tutela penale per il buon andamento della P.A. e anche per la par condicio civium.

La P.A., infatti, può arricchire un privato rispetto ad un altro solo se vi è l'utilizzo di un mezzo legittimo che assicuri il buon andamento (es: gare d'appalto).

Soggetto attivo

Il reato ex art. 323 c.p. può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. I soggetti estranei alla P.A. potranno essere autori del reato solo se hanno concorso con gli intranei ai sensi dell'art. 117 c.p.

Elemento oggettivo

Per integrare l'elemento oggettivo del reato, la condotta deve essere compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio.

Tale clausola limitatrice è stata introdotta nel 1997, con la conseguenza che dove ricorra soltanto un abuso delle qualità di pubblico ufficiale, oppure una spendita del nome, potrà esservi una condotta rilevante sotto il profilo disciplinare, ma non per quello penale.

Elemento soggettivo

A seguito della legge 234/ 1997 occorre che l'abuso sia commesso dall'agente, allo scopo di perseguire un ingiusto vantaggio o un danno. Si delinea un reato con dolo intenzionale.

Sono penalmente perseguibili quelle condotte poste in essere proprio allo scopo di procurare o procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale ovvero di arrecare un danno ingiusto (cfr., tra le altre, Cass. n. 4979/2010).

Condotta

La condotta che comporta il delinearsi della fattispecie ex art. 323 c.p. si manifesta nel:

· violare norme di legge

· violare norme di regolamento

· omettere il rispetto dell'obbligo giuridico di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

Secondo la giurisprudenza è necessario che sussista la c.d. "doppia ingiustizia", che si riferisce al configurarsi di una delle condotte sopra elencate, integrate dall'evento di danno o di vantaggio patrimoniale.

La pena

La legge 190/2012 ha stabilito un aggravamento della pena. Allo stato attuale, la sanzione comporta la reclusione da uno a quattro anni.

Il secondo comma - poi - delinea una circostanza aggravante: "la pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità"; l'applicazione dell'aggravante va quindi valutata sull'effettiva e rilevante gravità.

Per approfondimenti vai alla guida completa L'abuso d'ufficio


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: