di Valeria Zeppilli - Il preavviso di fermo va annullato se con esso è unitariamente chiesto il pagamento di più cartelle ma anche solo una di esse è invalida.
Lo ha affermato il Giudice di Pace di Frosinone con la sentenza numero 729/2017 qui sotto allegata, riprendendo quanto già statuito dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza numero 3958/25/2916 in relazione a un vizio di notifica e così accogliendo il ricorso di un contribuente, difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci.
Unitarietà del preavviso di fermo
In altre parole, l'ipotesi è quella in cui con l'atto di preavviso di fermo venga richiesto anche il pagamento di una somma complessiva, costituita dalla sommatoria di debiti portati da diverse cartelle esattoriali: posta l'unitarietà dell'atto di preavviso di fermo, l'invalidità della notifica di una sola delle cartelle sulle quali si fonda lo invalida nella sua interezza.
Nel caso di specie, il preavviso di fermo era relativo al mancato pagamento di due ingiunzioni di pagamento. L'esecuzione di una di esse, però, doveva considerarsi impedita dalla mancanza del titolo esecutivo, ovverosia dell'ordinanza prefettizia relativa al verbale di Polizia Municipale non pagato, annullata con sentenza del Giudice di Pace di Priverno del 2014.
Posta tale circostanza, non serve indagare sulla legittimità dell'altra cartella, ma l'atto di preavviso di fermo deve essere dichiarato integralmente illegittimo.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Giudice di Pace di Frosinone testo sentenza numero 729/2017