di Valeria Zeppilli - Nel procedimento per reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., la costituzione della parte reclamata non deve essere considerata un atto endoprocessuale e, pertanto, può essere depositata legittimamente anche in maniera cartacea.
Lo ha stabilito il Tribunale di Ferrara con ordinanza del 16 ottobre 2017 (qui sotto allegata), così statuendo la validità della memoria di costituzione di una casa editrice in un procedimento per reclamo avverso l'ordinanza con la quale il giudice del lavoro aveva disposto il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili del reclamante in conseguenza di un grave inadempimento che lo stesso avrebbe compiuto rispetto al contratto di agenzia in essere con la società reclamata.
Sì alla memoria cartacea
Per il giudice, il reclamo di cui all'articolo 669 terdecies del codice di procedura civile ha una natura lato sensu impugnatoria in quanto con esso viene censurato un provvedimento e viene chiesto a un giudice diverso da quello che lo ha emesso di emanare una nuova pronuncia con la quale sostituire la prima. Ciò per quanto il reclamo non sia inserito nel titolo del codice di rito dedicato alle impugnazioni e per quanto abbia natura devolutiva.
Da tale osservazione deve quindi escludersi la natura di atto endoprocessuale della memoria di costituzione del reclamato e di conseguenza deve escludersi che, se quest'ultimo si costituisce in maniera cartacea, la sua costituzione è inammissibile in quanto contraria all'articolo 16 del decreto legislativo numero 179/2012.
Tribunale di Ferrara testo ordinanza del 16 ottobre 2017• Foto: 123rf.com