Proprio la presenza di tali dichiarazioni apre lo scenario al c.d. commercio elettronico.
Classificazione del contratto telematico sulla base della tecnica comunicativa
Autorevole dottrina propone una classificazione dei contratti telematici basata sulla tecnica comunicativa utilizzata dalle parti. A tal proposito, si delineano cinque tipologie di tecniche comunicative:
· Posta elettronica
messaggi one to one, in cui il contenuto può riguardare rapporti patrimoniali o di cortesia;
· Messaggi da punto a multipunto - messaggi one to many
in cui la tecnica utilizzata è dotata del carattere dell'onerosità e il contenuto fa riferimento ad un'inserzione inserita nel messaggio dall'inserzionista;
· Chat
comunicazione in tempo reale, generalmente gratuita;
· Forum
comunicazione che comporta uno scambio di informazioni e che, anche in questo caso, è generalmente gratuita;
· Pagina web
comunicazione avente ad oggetto contenuti a carattere commerciale posta in essere con tecnica non gratuita (il predisponente sopporta infatti un onere economico per l'allestimento del sito).
I soggetti contraenti
I protagonisti dei contratti telematici sono generalmente:
· il professionista, che opera nell'ambito di un'attività professionale/imprenditoriale;
· il consumatore, che opera come controparte in un terreno estraneo alla propria attività professionale/imprenditoriale.
Anche i contratti telematici possono tuttavia essere stipulati tra semplici privati, nessuno dei quali opera nell'ambito di una propria attività professionale o imprenditoriale.
Classificazione del contratto telematico in base al profilo soggettivo delle relazioni contrattuali
A tal proposito, andando più nel dettaglio, è anche possibile procedere a una classificazione dei contratti telematici sulla base del profilo soggettivo delle relazioni contrattuali che si vengono ad instaurare, distinguendo tra:
· contratti business to business, relativi alle contrattazioni effettuate fra un'impresa ed altre imprese o organizzazioni;
· contratti business to consumer, che regolano i rapporti tra imprese e consumatori finali;
· contratti consumer to consumer, posti in essere tra due soggetti privati.
La forma dei contratti telematici
Nel nostro ordinamento, in tema di forma dei contratti, vige il principio di libertà di forma, eccezion fatta per quei casi in cui è la legge a disporre diversamente richiedendo una data forma ad substantiam pena la nullità dell'atto.
Forti di tale principio, gli utenti di internet, preferendo praticità e rapidità delle comunicazioni, hanno contribuito al quasi totale "aformalismo" delle relazioni contrattuali.
In ogni caso, nel mondo della Rete vige comunque il principio della immaterialità con la conseguenza che la forma è tipicamente costituita dall'insieme del documento informatico, contenente la manifestazione della volontà, e dalla firma elettronica, che risponde al principio dell'imputabilità dell'atto.
In definitiva, quindi, l'accordo virtuale si perfeziona con il semplice utilizzo della forma telematica, che il codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, modificato dal d.lgs. 235/2010 distingue in:
· atipica
la forma è libera, un esempio è quello dei contratti conclusi mediante accesso al sito;
· tipica
la forma è necessaria ad substantiam o ad probationem; vi è la presenza di un documento informatico e di una sottoscrizione digitale.
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