Il Tribunale di Roma chiarisce che per l'ottenimento del beneficio dell'esenzione del ticket non rileva la distinzione tra disoccupati e inoccupati

di Lucia Izzo - L'esenzione dal pagamento del c.d. "ticket" può essere ottenuta dalle USL anche da chi non è disoccupato, ma solo inoccupato. Lo chiarisce il Tribunale di Roma, sezione I lavoro, in una sentenza del 17 febbraio 2017 (qui sotto allegata) che fa applicazione di quanto affermato dal Jobs Act.


Una decisione affatto di poco conto, considerato che mentre i disoccupati sono circa 3,5 milioni, gli inoccupati sono sostanzialmente il doppio.


Il giudice Massimo Pagliarini si è pronunciato sul ricorso di una rifugiata irachena nei confronti della competente ASL: la ricorrente, in Italia con la famiglia, aveva già ottenuto l'esenzione con il codice E06, riconosciuta a chi chiede la protezione internazionale.


Sorte diversa, invece, subisce la sua richiesta con codice "E02", volta a ottenere l'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria prevista nei confronti di soggetti privi di occupazione e di reddito.


La ASL aveva ritenuto che fosse lo status di inoccupata della donna a non consentirle l'accesso al beneficio, previsto, invece, in favore delle persone disoccupate, ovverosia quelle che in precedenza erano state già occupate.

Prestazioni sociali: nessuna distinzione tra disoccupati e inoccupati

Una decisione, tuttavia, che non viene condivisa dal giudice capitolino: infatti, si legge in sentenza, l'art 19, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015 (attuativo della riforma dei servizi del lavoro) stabilisce che le norme nazionali o regionali e i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione


Pertanto, ai fini del godimento delle prestazioni di carattere sociale, non sussisterebbe più la distinzione tra disoccupato, soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa, e inoccupato, ossia chi l'attività lavorativa non l'ha mai svolta. Ciò che rileva, invece, è la sola condizione della non occupazione.


Un'interpretazione avvalorata altresì dalla lettura della circolare del Ministero del lavoro, n. 5090/2016, la quale ribadisce che per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione.


Nel caso di specie va dunque dichiarato il diritto della donna a ottenere l'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda/diffida.

Tribunale di Roma, 17/2/2017

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