Il Tar Marche sottolinea la discrezionalità della scuola nelle scelte valutative per l'alunna problematica nel rispetto dei parametri normativi e del progetto didattico personalizzato

di Lucia Izzo - La c.d. "bocciatura" dell'alunno, ossia la mancata ammissione alla classe successiva, può avvenire solo con l'unanimità dei docenti e in casi eccezionali comprovati da specifica motivazione.

Si tratta di un giudizio che è stato ritenuto non sindacabile nel merito dal giudice, il quale può solo verificare se il procedimento condotto dai docenti, che dispongono dei dati per un'obiettiva e razionale valutazione degli allievi, sia conforme al parametro normativo e ai criteri deliberati preventivamente dal collegio stesso.

Ma quando ad essere impugnata è la promozione?

La vicenda

Nella sentenza n. 792/2017 (qui sotto allegata), il TAR Marche si è trovato a giudicare sull'impugnazione di una "promozione" da parte dei genitori della bambina che era stata ammessa alla seconda elementare nonostante, nel corso dell'anno scolastico, avesse manifestato difficoltà emotive, attentive e di apprendimento tali da necessitare l'attuazione di percorsi riabilitativi e terapeutici specifici e, sul piano scolastico, un progetto didattico personalizzato sui bisogni educativi speciali.


Una situazione che aveva spinto i genitori della piccola, coadiuvati da specialisti e psicoterapisti, a consigliare al corpo docente di farle ripetere l'anno in modo da favorire la maturazione delle abilità compromesse dai disturbi di cui è affetta e da ridurre lo svantaggio adattativo


Stante, invece, l'avvenuta "promozione", la coppia agisce in giudizio per l'annullamento del passaggio alla classe successiva, avendo l'Istituto scolastico disatteso i suggerimenti degli specialisti, e per accertare il diritto della loro figlia a ripetere la classe prima della scuola primaria.


I giudici del TAR, rammentano che la delicata materia è ora regolata dall'art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2017, secondo cui la scuola, in presenza di alunni della scuola primaria con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, attiva, di regola, specifiche strategie di miglioramento nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa riconosciutale.

"Bocciatura" solo in casi eccezionali, decisa all'unanimità dai docenti e motivata

La non ammissione dell'alunno alla classe successiva, spiega il Tribunale, può essere decisa all'unanimità dai docenti solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Così facendo, il legislatore, da un lato, ha sottolineato la natura discrezionale delle scelte e delle valutazioni operate dalla scuola, anche in merito alle strategie da approntare, dall'altro, ha evidenziato la mera eventualità della decisione di non ammissione.


Nel caso in esame, pur in assenza di una certificazione medica proveniente dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva (UMEE) ovvero da altri centri specialistici pubblici o accreditati, la scuola, a fronte delle difficoltà e delle problematiche della bambina riscontrate nel corso dell'anno, ha individuato quest'ultima come alunna con bisogni educativi speciali (BES), redigendo un Piano didattico personalizzato (PDP) concordato con la famiglia, in cui sono state individuate misure dispensative e compensative volte a favorire l'apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi programmati.


Ciò in conformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (in particolare, d.P.R. n. 275/ 1999, legge n. 244/2010 e d.lgs. n. 62/2017) e alle procedure che l'Istituto si è impegnato a mettere in atto, specificamente indicate nella relazione della responsabile di funzione e nel Piano di inclusione per alunni con bisogni educativi speciali redatto dall'Istituto per l'anno scolastico 2016/2017.

Corretta la "promozione" dell'alunna motivata dalle insegnanti

Nel PDP relativo all'alunna in questione, predisposto dopo un necessario periodo di osservazione e condiviso con la famiglia, erano state individuate le strategie da attuare in concreto, ma non si era accennato alla possibilità per la bambina di ripetere l'anno scolastico.


Un'evenienza che, seppur proposta dalle specialiste nel corso di una riunione, era stata sempre rifiutata dalle docenti e la loro posizione era stata resa nota ai genitori (come si evince dalla diffusa documentazione depositata dall'Amministrazione)


Secondo gli insegnanti, infatti, la bocciatura non avrebbe garantito il recupero sperato in relazione alle difficoltà dell'allieva, mentre l'allontanamento dal contesto scolastico nel quale, seppur a fatica, la stessa si era inserita, avrebbe rischiato di farle perdere anche le competenze sino a quel momento acquisite.


Ancora, la scuola, nell'ambito della discrezionalità che le è propria, non era comunque tenuta auniformarsi al consiglio degli specialisti, essendo piuttosto vincolata alle strategie e agli obiettivi fissati nel PDP.


Inoltre, per i giudici il giudizio di ammissione era stato ampiamente motivato, come desunto per relationem da diversi atti adottati nel corso dell'anno scolastico riguardanti l'alunna e, in particolare nel suo documento di valutazione, in cui si era fatto riferimento al parziale raggiungimento degli obiettivi programmati (quelli personali specificamente individuati) e al legame costruito dalla minore con alcuni compagni e con le insegnanti.

TAR Marche, sent. 792/2017

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