di Valeria Zeppilli - Se la macchinetta per l'obliterazione dei biglietti del treno risulta non funzionante, il passeggero che provvede comunque ad annullare il suo biglietto di viaggio con una penna non può essere sanzionato.
Questo è quanto emerge dalla sentenza numero 91/2017 del Giudice di Pace di Crotone, qui sotto allegata, che ha accolto il ricorso di un viaggiatore che, quale avvocato di se stesso, si era opposto al verbale di contestazione con il quale aveva subito una sanzione proprio per la predetta ragione.
Niente colpa per il passeggero
Nel decidere sulla questione, il Giudice ha richiamato l'articolo 3 della legge numero 689/1991 che, nel disciplinare l'elemento oggettivo della violazione, sancisce che se questa è commessa per errore sul fatto, l'agente non può essere considerato responsabile se l'errore non deriva da sua responsabilità.
Nel caso di specie, nel corso del giudizio era stato dimostrato che il passeggero era nell'assoluta impossibilità di obliterare regolarmente il biglietto perché la macchinetta a ciò preposta non era funzionante. Egli, inoltre, non poteva neanche contattare il controllore per segnalare l'anomalia, posto che il treno era in partenza e, soprattutto, era talmente affollato da rendere impossibile il passaggio tra i vagoni.
In mancanza del comportamento doloso del ricorrente, quindi, il verbale di contestazione non può che essere annullato.
Si ringrazia l'Avv. Salvatore De Siena per la cortese segnalazione
Gdp Crotone testo sentenza numero 91/2017