di Redazione - Moto e scooter devono tenere le luci accese anche di giorno, altrimenti possono incorrere in una multa fino a 169 euro. A prevederlo è un'apposita disposizione del codice della strada, recante norme sulla "Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli".
Luci accese alla guida: l'art. 152 del Codice della strada
Nello specifico, l'art. 152 del codice della strada dispone che i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, "anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro".
La disposizione si estende, inoltre, a tutti i veicoli a motore, ove si trovino a circolare fuori dai centri abitati.
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Guida diurna a luci spente: multa da 41 a 169 euro
La sanzione posta a presidio della norma ex art. 152 Cds è rappresentata dal pagamento di una somma compresa tra 41 e 169 euro.
Guida a luci accese: le eccezioni
Occorre in ogni caso precisare che l'obbligo dei dispositivi luminosi non riguarda "i veicoli di interesse storico e collezionistico".
In alcuni casi, inoltre, ove i veicoli ne siano dotati, in luogo dei dispositivi luminosi prescritti in generale, possono utilizzare "le luci di marcia diurna".
Queste ultime, comunque, come dispone il successivo art. 153 del Cds, non possono sostituire luci di posizione, della targa e di ingombro se prescritte e, per quanto concerne i veicoli, i proiettori anabbaglianti "da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità".
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