di Marina Crisafi - In caso di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento dello stesso contratto, il giudice adito non può respingere entrambe dichiarando la risoluzione per mutuo consenso. Ciò implicherebbe una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, giacchè la controversia sarebbe decisa tramite una regolamentazione del rapporto diversa da quella voluta dalle parti. È quanto emerge dalla recente sentenza della sezione lavoro della Cassazione (n. 26475/2017 sotto allegata) che ha accolto il ricorso di un agente avverso la decisione del giudice di merito con la quale veniva dichiarato lo scioglimento di due contratti di agenzia per mutuo consenso, non dedotto da nessuna delle parti.
Da qui il ricorso per cassazione che, per gli Ermellini appare fondato.
Risoluzione per inadempimento o mutuo consenso?
Il giudice adito, ragionano dal Palazzaccio, risulta essere stato investito, in primo grado, da contrapposte pretese risarcitorie, a loro volta fondate su asseriti reciproci inadempimenti, con conseguenti risoluzioni dei rapporti contrattuali, da cui le medesime azionate pretese traevano origine. Quindi, il primo giudicante rigettò le anzidette domande, avendo ritenuto il mutuo consenso nello scioglimento dei dedotti rapporti contrattuali, cessazione invero pacifica, mentre restava dibattuta in effetti la causa di detta risoluzione.
Per la Corte d'appello, nel caso di specie, era certamente configurabile una risoluzione per mutuo consenso, stante l'evidente reciproco disinteresse alla prosecuzione del rapporto e il comportamento delle parti.
Ma per la S.C., la decisione si appalesa erronea, visto che, come in atti, alla risoluzione intimata inizialmente dalla preponente aveva fatto seguito dopo pochi giorni analoga comunicazione dell'agente, che quindi a sua volta deduceva l'inadempimento della società.
Per cui, ricostruita la vicenda, per la Cassazione, se da un lato è possibile ravvisare, pacificamente, le volontà di entrambe le parti di porre fine ai rapporti contrattuali de quibus, non allo stesso modo può dirsi riguardo alla prestazione di un corrispondente consenso in proposito, appunto se non in ordine all'esito finale del rapporto.
Il mutuo consenso, ricordano quindi i giudici, "presuppone una concorde e comune volontà delle parti di porre termine al rapporto contrattuale, definendo altresì compiutamente le relative obbligazioni". Le volontà delle parti, dunque, si incontrato e si fondano insieme tra loro, mentre "nella risoluzione per inadempimento
, invece, le volontà dei contraenti rimangono distinte, provenendo unilateralmente da uno di essi, pur potendo comportare la cessazione del rapporto". È evidente dunque che nel caso di specie, il mutuo consenso va escluso, atteso che le parti hanno evidentemente inteso sciogliersi, ma unilateralmente, ciascuna di esse, dai dedotti rapporti, tant'è che hanno allegato reciproci inadempimenti, sulla cui scorta hanno quindi azionato conseguenti pretese risarcitorie.Da qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio.
Cassazione, sentenza n. 26475/2017