di Felice Cicconi - Nell'ambito delle tutele approntate dal nostro ordinamento a favore dei legittimari vi è quella prevista e disciplinata dall'art. 563, IV co., c.c., la quale, a seguito della novella di cui alla L. n. 35/05, prevede la possibilità di sospendere il termine ventennale di cui al primo comma del citato articolo e di cui all'art. 561 I co., nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione; trascrizione che deve considerarsi ammissibile, in quanto coerente con la ratio legis della novella del 2005, anche nei confronti di un atto di divisione dissimulante una donazione, previa trascrizione della relativa domanda di simulazione.
Lo ha precisato la Corte di appello di Roma, I Sez. civ., con decreto di accoglimento n. 5675/2017 del 27.4.17 (qui sotto allegato), in riforma del Decreto di rigetto n. 712/2017 del 18.1.17 emesso dal Tribunale di Roma pronunciatosi sul reclamo avverso la trascrizione con riserva apposta dal Conservatore dei R.R.I.I. di Roma 1, ex art. 2674 bis e 113 ter disp. att.
Quest'ultimo, secondo il ricorrente, ometteva di considerare che la rigida applicazione della disposizione di cui all'art. 563 IV co c.c., secondo la quale la trascrizione vada consentita solo nei confronti di atti di donazione, finiva con il sopprimere, di fatto, la tutela dalla stessa norma approntata nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta, che si ritengano lesi della loro quota di legittima da un atto che non fosse formalmente una donazione, ma che in sostanza dissimili proprio una donazione.
La tutela dei legittimari dopo la novella del 2005
La questione giuridica sottesa attiene alla nuova impostazione del sistema delle tutele dei legittimari da un lato e dei donatari, ed eventuali aventi causa da questi, dall'altro, a seguito della riforma operata con L. n. 80 del 14.5.2005, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (c.d. decreto legge sulla competitività), entrata in vigore il 15 maggio 2005.
Difatti prima della riforma la tutela del legittimario, volta ad ottenere la soddisfazione della quota di riserva riconosciutagli dalla legge, veniva posta in essere nel momento dell'apertura della successione.
Sino a quel momento nessuna azione conservativa era consentita a quest'ultimo, in quanto di fatto non necessaria.
La tutela dei legittimari era difatti assoluta; le donazioni realizzate in vita dal de cuius erano soggette all'azione di riduzione, da parte dei legittimari che si ritenessero lesi, entro dieci anni dalla morte di questi.
Tutto ciò con totale sacrificio della certezza del diritto e notevole compromissione del traffico economico dei beni immobili trasferiti con donazione.
La riforma è intervenuta precipuamente con lo scopo di garantire maggiore certezza del diritto pur mantenendo ferma la salvaguardia dei diritti degli eredi.
Per fare ciò, l'intervento del legislatore del 2005 ha modificato gli articoli 561 e 563 c.c.
Quest'ultimo articolo, al primo comma, recita: << Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti [art. 562 c.c.], nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi [art. 559 c.c.], la restituzione degli immobili>>.
Sempre l'art. 563, al quarto comma, prevede che: <<Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione>>.
Come si evince dal tenore letterale della disposizione testé citata, il legislatore della riforma ha inteso porre un limite temporale, vent'anni, decorrente dalla trascrizione della donazione, trascorso il quale la tutela del legittimario perde i suoi connotati di realità.
Cosi facendo viene ripristinato il valore reale del diritto di proprietà dei beni immobili ricevuti per donazione, i quali, trascorso il suddetto periodo senza che vi sia stata opposizione ex art. 563, IV co. c.c., diventano definitivi con affermazione della certezza del relativo diritto.
Contemporaneamente, viene salvaguardata la tutela giuridica dell'azione di restituzione ante riforma per il coniuge ed i parenti in linea retta del donante.
Difatti, quest'ultimi hanno la possibilità di far sospendere il termine di vent'anni e, quindi, di conservare integre le caratteristiche di realità proprie dell'azione di restituzione mediante la notifica e trascrizione nei confronti del donatario e dei suoi eventuali aventi causa di un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione che, ove necessario, andrà rinnovato prima che siano trascorsi i vent'anni, qualora il donante sia ancora in vita.
Ebbene, per quanto sopra detto, laddove ci si trovi dinnanzi ad un atto formalmente e sostanzialmente donativo nulla quaestio. La norma infatti prende in esame esplicitamente le tutele rispettivamente dei legittimari e dei donatari, nonché degli eventuali aventi causa da questi.
Il problema sorge nel momento in cui, viceversa, ci si trovi di fronte ad un atto che sia formalmente diverso dalla donazione, ma sostanzialmente dissimuli appunto una donazione.
La vicenda
Quest'ultima situazione è esattamente corrispondente alla fattispecie presa in esame dalla Corte di Appello di Roma.
Nel caso di specie infatti, in data 28.7.16 il figlio legittimo del disponente (ancora in vita) notificava, e successivamente trascriveva, domanda giudiziale volta ad accertare la simulazione dell'atto di divisione stipulato tra suo padre e le sorelle di questi, trascritto in data 8.8.96, con il quale gli stessi procedevano allo scioglimento della comunione tra loro esistente e alla contestuale divisione amichevole dei beni in essa ricompresi.
In data 2.8.16, procedeva a trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma l'atto stragiudiziale di opposizione ai sensi dell'art. 563 IV c.c., precedentemente notificato, avverso il medesimo atto di divisione.
Il Conservatore, sul rilievo che l'atto opposto non fosse una donazione, esprimeva il proprio diniego alla trascrizione, posto che il legislatore consente di opporsi unicamente all'atto di donazione.
Trascrizione poi quindi richiesta ed eseguita con riserva.
Veniva quindi proposto reclamo ex artt. 2674 bis II co., e 113 ter disp. att., c.c. innanzi al Tribunale di Roma avverso la predetta riserva.
Il suddetto Tribunale, V Sez. Civile, in data 18.1.17, richiamandosi al principio di "certezza dei rapporti giuridici", confermava quanto sostenuto dal Conservatore ed emetteva Decreto di rigetto n. 712/2017, richiamando quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 11012/2013), secondo la quale il presupposto per la proposizione dell'opposizione è che "il coniuge o i parenti in linea retta abbiano previamente esperito con successo l'azione di simulazione relativa"; laddove nel caso di specie la parte ricorrente aveva prodotto solo l'atto introduttivo del giudizio volto all'accertamento della simulazione della divisione.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Roma veniva proposto reclamo in appello ex art. 739 e 742 bis vanti la Corte di Appello di Roma, I Sez. Civile.
Quest'ultima, con Decreto n. 5675/2017 del 27.4.2017, in riforma integrale della Sentenza del Tribunale di Roma, accoglieva il reclamo disponendo la cancellazione della riserva opposta dal Conservatore dei R.R.I.I. di Roma.
La decisione
La Corte, dopo aver precisato che la Corte di Cassazione citata dal Tribunale (Sent. 11012/2013) si pronunciava solo incidenter tantum, richiama gli istituti giuridici oggetto della novella legislativa avvenuta con L. n. 80/2005, evidenziando la ratio legis ad essi sottesa.
Sottolinea la Corte, che l'art. 2 comma 4 novies della legge n. 80 del 2005 ha novellato in particolare gli artt. 561 e 563 c.c. in materia di azione di riduzione spettante al legittimario e, nello specifico, in materia di azione di restituzione, introducendo importanti modifiche nell'ambito del diritto successorio, ed attuando un contemperamento tra l'interesse del legittimario di conservare le sue pretese ereditarie (art. 563 IV co .c.c), e quella dei terzi aventi causa dal donatario a mantenere la stabilità del loro acquisto (art. 563 I co c.c.); in particolare viene evidenziata l'introduzione di una tutela pro futuro delle ragioni dei legittimari, modificando la ratio dell'interesse di opporsi di quest'ultimi, e consentendogli di poter agire in una fase antecedente all'apertura della successione.
A questo punto la Corte entrando nel vivo della questione sottesa al caso sottoposto al suo esame, ovverosia se il diritto di opposizione vada riferito alle sole donazioni nominali o anche a quelle dissimulate, sposa integralmente la linea difensiva di parte reclamante facendo propria l'argomentazione giuridica addotta; ed emette una pronuncia (c.d. diritto vivente) che costituisce un unicum nel panorama giurisprudenziale attuale e di grande portata innovativa rispetto al diritto vigente.
Afferma infatti la Corte: "L'impossibilità di trascrivere l'opposizione in presenza di un atto dispositivo che, sebbene stipulato in forza di un negozio nominalmente diverso, in realtà dissimuli una donazione, determina l'ingiusta conseguenza di veder sacrificate le aspettative dei prossimi congiunti del donante, i quali sarebbero di fatto privati del beneficio della sospensione di cui all'art. 563, c. 4 c.c.".
Per onesta intellettuale e servizio di verità va detto che già in data 21.4.2014, con un'emblematica Sentenza, il Tribunale di Cagliari si era pronunciato sulla tutala riconosciuta ai legittimari a seguito della novella posta in essere con legge n. 80 del 2005, art. 563 e 561 c.c.; tuttavia in quell'occasione il Tribunale si pronunciò favorevolmente sulla questione relativa alla possibilità dei futuri legittimari di agire con l'azione di simulazione avverso un atto dissimulante una donazione in epoca antecedente alla morte del disponente.
La corte di Appello di Roma, invece, oltre a confermare ovviamente la possibilità da parte dei legittimari di agire ante mortem con l'azione di simulazione avverso un atto potenzialmente lesivo della loro quota di legittima, si spinge molto oltre riconoscendo viepiù la possibilità anche di trascrivere nei R.R.I.I., nelle more del giudizio di cognizione sull'accertamento della simulazione dell'atto impugnato, l'atto stragiudiziale di opposizione alla donazione anche nei confronti di un atto formalmente diverso dalla donazione; e ciò in aperto contrasto con il dettato letterale della disposizione di cui al IV co. dell'art. 563 c.c., nonché di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione con la Sent. n. 11012/13 la quale viceversa richiedeva che l'azione di simulazione fosse già stata esperita con successo.
Sostiene la Corte, infatti, che sarebbe illogico attribuire ai futuri legittimari la facoltà di impugnare con l'azione di simulazione, a tutela dei propri diritti futuri, atti di liberalità prima dell'apertura della successione, salvo poi negare agli stessi la possibilità di mettere in atto le azioni propedeutiche e strumentali all'esercizio dei medesimi e con il rischio concreto che gli stessi decadano da tali diritti per decorrenza dei termini a causa a loro non imputabili, vale a dire in ragione dei tempi del giudizio di simulazione.
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