Per la Cassazione la persistente conflittualità con la ex moglie non permette la co-assegnazione della casa coniugale

di Valeria Zeppilli - Il giudice non può disporre la co-assegnazione della casa coniugale tra i coniugi che si separano se tale scelta è contraria all'interesse dei figli.

Tale conclusione emerge chiaramente dall'ordinanza numero 26709/2017, depositata il 10 novembre e qui sotto allegata, con la quale la Corte di cassazione ha rigettato su tutti i punti il ricorso di un uomo che si era rivolto ai giudici di legittimità per veder riformata la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, tra le altre cose e confermando in toto la decisione del Tribunale, non aveva accolto la sua domanda di assegnazione parziale della casa coniugale previa realizzazione di opere edilizie di suddivisione della stessa.

Interesse dei figli

Per i giudici del merito, infatti, alla pretesa del marito ostava la forte conflittualità che caratterizzava i suoi rapporti con la ex moglie, cui la casa coniugale era stata assegnata già in primo grado. Conflittualità che persisteva in maniera significativa nonostante la separazione e che era contraria all'interesse dei figli.

Del resto, va ricordato che in forza dell'articolo 337-sexies del codice civile "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli", dal quale quindi non può in alcun modo prescindersi.

Ricorso inammissibile

Dinanzi alla Corte di cassazione, l'uomo aveva denunciato l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione alla persistenza di una situazione di conflittualità con la ex moglie, che la Corte d'appello avrebbe confermato in maniera errata, riprendendo in maniera pedissequa quanto era risultato all'esito dell'udienza presidenziale. Per il ricorrente, anzi, i figli minori, in virtù del legame che li unisce al padre, avrebbero ottenuto un grande giovamento dalla co-assegnazione della casa coniugale, senza considerare che gli interventi edilizi di divisione non erano, a sua detta, né costosi né difficili da realizzare come invece era stato affermato.

Per la Cassazione, tuttavia, tale motivo di ricorso deve essere considerato inammissibile perché con esso, in sostanza, non si fa altro che porre in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito senza evidenziare alcun fatto decisivo che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare e, quindi, al di fuori dei confini tracciati dalla nuova formulazione dell'articolo 360, numero 5, del codice di rito.

La casa, quindi, resta tutta a disposizione della ex moglie e dei figli, mentre l'uomo deve rassegnarsi a trovare un'altra sistemazione.

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Corte di cassazione testo ordinanza numero 26709/2017
Valeria Zeppilli

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