Il giudice di pace di Padova si è pronunciato sulla legittimità della esibizione da parte del vettore dell'originale, anziché della copia conforme, della licenza per il trasporto internazionale di merci

Avv. Silvia Rossaro - Il Giudice di Pace di Padova (con sentenza n. 1806/16 sotto allegata) ha confermato il proprio orientamento in merito alla legittimità della esibizione da parte del vettore dell'originale, anziché della copia conforme, della licenza per il trasporto internazionale di merci.

La vicenda

Nella fattispecie che impegna, una società straniera presentava ricorso avverso due verbali di contestazione ed il pedissequo verbale di fermo amministrativo comminati dalla Polizia Stradale, all'esito di un controllo su strada, inerenti le violazioni degli artt. 44, commi 2 e 3, L. 298/1974 e 7, comma 1, L. 285/05.

Unitamente al ricorso, la società dimetteva la traduzione legalizzata sia della licenza per il trasporto internazionale di persone, che della licenza per il trasporto internazionale di cose, entrambe regolarmente possedute.

Produceva inoltre una formale comunicazione ricevuta dal Ministero dei Trasporti del paese di origine, anch'essa legalizzata, attestante che, in relazione al Regolamento Europeo 1071/2009, non veniva rilasciata alcuna copia autentica della licenza di trasporto internazionale di cose, bensì unicamente l'originale.

La Prefettura si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dei verbali elevati e sostenendo che, per il trasporto su strada, sarebbe indispensabile l'esibizione della copia conforme, risultando irrilevante il possesso dell'originale della licenza.

Sul tema, la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che gli artt. 44-46 L. 298/1974 sanzionano il difetto di rilascio della licenza-autorizzazione, non anche il mancato materiale possesso della stessa a bordo del veicolo (Cass. 12697/2007).

A ben vedere, inoltre, l'originale costituisce un quid pluris rispetto alla copia conforme, che comunque lo Stato straniero de quo non rilasciava, emettendo il solo originale quanto alla licenza per il trasporto internazionale di cose.

Trasporto internazionale merci: basta originale della licenza

Il Giudice di Pace di Padova, alla luce delle evidenze documentali suddette, riteneva l'infondatezza delle violazioni contestate.

Richiamando il dictum della Suprema Corte, il Giudicante ha rilevato che con la normativa in esame non viene sanzionata l'assenza sul mezzo del documento incorporante l'autorizzazione, ma la sua effettiva inesistenza per mancato rilascio o revoca.

Nel caso di specie, ad abundantiam, il conducente aveva esibito, oltre alla licenza per il trasporto internazionale di persone in copia conforme, anche l'originale della licenza per quello di cose.

Peraltro, il possesso da parte del vettore della copia conforme della licenza per il trasporto internazionale di merci era impossibilitata dal fatto che il Ministero del paese straniero, a differenza di quanto accade in Italia, comunicava di non rilasciare copie autentiche di siffatto documento.

Per tali ragioni, il ricorso è stato accolto, con condanna della Prefettura alla refusione delle spese di lite.

Silvia Rossaro

Avvocato presso il foro di Padova

Dottore di ricerca presso Università degli Studi di Padova

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Gdp Padova, sentenza n. 1806/2016

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