Il giudice di pace di Padova si è pronunciato sull'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo per nullità della notificazione effettuata a mezzo pec
Avv. Silvia Rossaro - Inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per nullità della notifica effettuata a mezzo pec. A sancirlo è il Giudice di pace di Padova con due recenti ordinanze (sotto allegate).

La vicenda

Un dottore commercialista procedeva al recupero del credito, ottenendo due decreti ingiuntivi nei confronti di due ex clienti per il pagamento dei propri compensi professionali. Gli ingiunti proponevano opposizione avverso i due decreti ingiuntivi, effettuando la notificazione a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della L. 53/1994 e succ. mod.

Il dottore commercialista, costituendosi nei due rispettivi giudizi di opposizione, ne eccepiva l'inammissibilità, per essere parte attrice incorsa nella decadenza di cui al termine perentorio previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c. In primis, gli opponenti avevano errato nelle modalità di notifica, apponendo la procura a margine e non in allegato all'atto di citazione così come prescritto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, su separato documento, anch'esso firmato digitalmente ed anch'esso dotato di autonoma attestazione di conformità a norma dell'art. 22, comma 2, D.L. 82/2005.

Inoltre, gli opponenti incorrevano nella violazione dell'art. 19 bis (notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) del provvedimento del Ministero della Giustizia del 16.04.2014 (pubblicato in GU il 30.04.2014), contenente le Specifiche Tecniche di cui all'art 34 del D.M. 44/2011, il quale disciplina i formati consentiti, ai sensi dell'art 18, comma 1, D.M. 44/2011, per le notificazioni previste dall'articolo 3 bis L. 53/1994.

Detta norma sancisce al primo comma che "qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico [come è l'atto di citazione introduttivo redatto in formato Word], esso deve essere trasformato in PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizione di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini" ed al terzo comma che "qualora l'atto da notificarsi sia l'atto citazione si procede ai sensi del precedente comma 1".

Opposizione a decreto ingiuntivo "scansionato": notifica nulla

Nella fattispecie, l'atto di citazione

in opposizione a decreto ingiuntivo non era un originale informatico Word convertito in PDF, bensì una scansione per immagini, in palese violazione del citato art. 19 bis, con conseguente nullità di entrambe le notificazioni. Da ultimo, il dottore commercialista nelle comparse di costituzione e risposta dimesse in seno ai rispettivi giudizi di opposizione, rilevava che, secondo la normativa all'epoca vigente, avrebbero dovuto essere indicate sia hash che impronta temporale tanto dell'atto di citazione quanto dell'allegata procura alle liti. Come noto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, DPCM 13 novembre 2014, una volta ricavata la copia informatica dei documenti da notificarsi ex L. 53/1994, l'avvocato prima della trasformazione degli stessi in PDF testuale doveva (all'epoca) inserire per ognuno di essi un riferimento temporale, c.d. hash, ed un'impronta da inserire per ogni copia informatica nell'attestazione di conformità (trasformandola in PDF senza scansione).

Per l'effetto, nelle spiegate opposizioni il convenuto, contestava come la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo fosse da considerarsi inesistente o nulla e che pertanto parte avversa fosse incorsa nel termine perentorio di decadenza ex artt. 641, comma 1, e 647 c.p.c.

Il Giudice di Pace adito, con le ordinanze gemelle in commento, accoglieva l'eccezione, dichiarava nulle le notificazioni de quibus e per l'effetto confermava e dichiarava esecutivi i decreti ingiuntivi oggetto di opposizione.

Silvia Rossaro

Avvocato presso il foro di Padova

Dottore di ricerca presso Università degli Studi di Padova

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