di Lucia Izzo - È illegittimo e va ripetuto il giudizio d'appello contro l'imputato condannato per il reato ascrittogli se l'udienza è stata celebrata ad orario diverso rispetto a quello inizialmente fissato, dunque in assenza sua e del difensore: la celebrazione ante tempus integra una causa di nullità assoluta ex art. 179 del codice di procedura penale.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, III sezione penale, nella sentenza n. 51578/2017 (qui sotto allegata) sul ricorso dell'imputato e del suo difensore di fiducia contro la sentenza di condanna in appello per spaccio di stupefacenti.
La vicenda
Tra le doglianze, la difesa aveva evidenziato che il processo di appello era stato trattato anticipatamente rispetto a quanto era stato comunicato alle parti, pertanto, in assenza sia dell'imputato che del suo difensore di fiducia.
In particolare, dai verbali di udienza allegati al ricorso è apparso che inizialmente l'udienza era stata fissata di fronte alla Corte d'Appello per l'8 aprile 2015, tuttavia, stante l'omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio per tale data, si era fissata nuova udienza per il 17 giugno 2015, ore 11, di cui era stato dato avviso al difensore del pevenuto.
La trattazione era avvenuta il giorno indicato, ma non alle ore 11 come si sarebbe dovuto, bensì, in assenza sia dell'imputato che del suo difensore di fiducia, alle ore 9 e 18 minuti, per essere successivamente definito, quello stesso giorno, con la lettura del dispositivo della sentenza poi impugnata in Cassazione, alle ore 10 e 30 minuti.
Il difensore dell'imputato, tuttavia, si era presentato "solo" alle ore 10 e 45 minuti di fronte alla Corte territoriale, e aveva segnalato la circostanza della celebrazione del processo prima dell'ora in cui lo stesso risultava essere stato fissato.
Giudizio celebrato in anticipo senza il difensore: illegittimo e va ripetuto
Una situazione debitamente documentata, tanto da convincere gli Ermellini circa la fondatezza del ricorso. Il difensore dell'imputato, rileva la Cassazione, si era presentato in udienza più che tempestivamente rispetto all'orario di convocazione delle parti apud judicem: così stando le cose, evidenzia il Collegio, appare evidente la palese illegittimità della celebrazione ante tempus del processo a carico dell'imputato.
Per gli Ermellini, questa rappresenta una nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p., deducibile in ogni stato e grado del giudizio in quanto, in sostanza, derivante dalla omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, dovendo essere assimilata a tale ipotesi la citazione relativa ad una data o comunque a una occasione diversa rispetto a quella in cui il processo è stato effettivamente celebrato ed avendo, pertanto, essa comportato una lesione ineliminabile del diritto di difesa dell'imputato, sanabile solo con la integrale rinnovazione del giudizio in tal modo illegittimamente celebrato (cfr. Cass., sent. n. 12641/2016 e n. 3854/2015).
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello che si occuperà del nuovo giudizio.
Cass., III sez. pen., sent. 51578/2017• Foto: 123rf.com