di Lucia Izzo - Va condannato per violenza sessuale il marito che costringe la moglie ad avere rapporti con lui nonostante sia affetto da HIV. Le dichiarazioni della vittima possono da sole fondare il fatto, senza che siano necessari ulteriori elementi di prova, dopo che il giudice le vagliate con attenzione e particolare rigore; ciò vale in particolare nei reati sessuali, i quali, per la loro dinamica, non consentono l'apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla vittima.
Sul caso si è pronunciata la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 52051/2017 (qui sotto allegato) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato per violenza sessuale commessa nei confronti della moglie bielorussa.
La donna, secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte d'Appello, era stata costretta con violenza e minaccia a subire quotidiani rapporti sessuali completi non protetti, nonostante l'uomo fosse da tempo affetto da HIV, circostanza inizialmente non conosciuta dalla persona offesa, ma appresa successivamente per caso, tanto da provocare il rifiuto di avere ulteriori rapporti non potetti.
In Cassazione, l'uomo deduce che la testimonianza della sola parte civile, ritenuta non inattendibile dal giudice di prime cure, non avrebbe potuto fondare la sua responsabilità, posto che la Corte d'Appello aveva operato una valutazione della prova e della sua attendibilità con giudici di verosimiglianza piuttosto che di certezza.
La vicenda
Gli Ermellini evidenziano come la vicenda sia stata da subito costruita su alcuni punti fermi fissati dal GUP, in particolare: la circostanza che l'imputato avesse nascosto alla moglie di essere infetto (come avvenuto anche con la ex compagna); la casuale scoperta della malattia avvenuta tramite il rinvenimento della relativa documentazione da parte della donna; il successivo comportamento di questa che aveva accusato l'uomo di averla ingannata e si era resa indisposta a rapporti sessuali non protetti.
Il GUP, tuttavia, aveva ritenuto la donna inattendibile e rilevato una "enfatizzazione" delle pretese sessuali del coniuge, tanto che nessuna violenza sarebbe sussistita stante alcune evidenze: ad esempio, il fatto che la vittima aveva acquistato profilattici (il che avrebbe sotteso la disponibilità al rapporto sessuale), l'inverosimile circostanza che il primo rapporto non protetto, dopo il rifiuto, si fosse protratto tutta la notte e ne fossero seguiti altri a cadenza giornaliera; la poca credibilità della vittima che, dopo gli avvenimenti, neppure aveva pensato di lasciare la casa coniugale.
Uno stato d'animo che, secondo il GUP, poteva aver ridotto le capacità di resistenza alle continue pressioni psicologiche esercitate dal marito inducendo la vittima ad aderire, lasciando insuperato il dubbio che vi fosse stato un consenso, sia pur dettato dall'esasperazione e/o della capacità di reagire.
Diversa la conclusione a cui giunge la Corte d'Appello per cui la donna è, invece, attendibile: la sua denuncia appare disinteressata, credibile e scevra da contraddizioni. Non si comprende come la vittima avesse potuto acconsentire a rapporti non protetti "in una sorta di pietosa accettazione della sua situazione".
In sostanza, per la Corte, sarebbe maggiorente compatibile l'esistenza dei rapporti non protetti a causa di un'imposizione da parte dell'uomo, anziché una volontaria accettazione da parte della donna, spaventata dopo le informazioni rinvenute.
Inoltre, la sottomissione al marito appare comprensibile alla luce dello status della donna, da sola, straniera e senza lavoro, che, tuttavia, aveva lasciato la casa coniugale senza titubanze appena avuta un'occasione (dopo un non eccessivo periodo di un mese e mezzo dalla scoperta della malattia).
Reati sessuali: l'attendibilità della testimonianza della persona offesa
Sulla valutazione della testimonianza della persona offesa, la Cassazione rammenta la possibilità di utilizzarla come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede senza che siano necessari altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, anzi, sorretta da una presunzione di veridicità al pari di qualsiasi altra testimonianza.
Il giudice, precisano gli Ermellini, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto verificandone l'attendibilità con particolare rigore, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca coscientemente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibili elementi che rendano fondato un simile sospetto.
Ancora, in tema di reati sessuali tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte, il cui accertamento deve essere spesso svolto senza l'apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima.
La sfiducia del Gup verso la testimone, secondo gli Ermellini, appare alimentata da considerazioni che non trovano conferma in massime di esperienza, ma nella sola insondabile intuizione del giudice e non è chiaro, secondo il collegio, come ciò si concili un consenso pieno ed effettivo al rapporto sessuale non protetto con l'esasperazione e/o incapacità di reagire della vittima alle richieste sessuali del marito.
Tutto ciò appare in contrasto con un quadro fattuale che avrebbe invece dovuto condurre verso la ragionevole plausibilità del racconto. La Corte d'Appello invece ha ricondotto a coerenza, sul piano razionale, l'atteggiamento della vittima con il contesto nel quale sono maturate le condotte tenute dall'imputato.
I giudizi espressi in termini di verosimiglianza e/o plausibilità non riguardano il fatto, certo nella sua dinamica e sussistenza, ma la spiegazione razionale del comportamento della vittima, il fatto che la stessa non avesse alternative, se non la strada, e che dunque fosse costretta a subire le violenze. Le deduzioni del ricorrente, invece, appaiono del tutto generiche e non minano la credibilità della persona offesa, pertanto il suo ricorso va respinto.
Cass., III sez. pen., sent. n. 52051/2017• Foto: 123rf.com