di Lucia Izzo - Rappresenta un "grave errore giuridico" quello dell'avvocato che confonde gli effetti di due cause aventi parti, petitum e causa petendi totalmente diverse e, in base a tale errore, chieda la revocazione della sentenza che lo ha condannato per responsabilità professionale.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 26972/2017 (qui sotto allegata), confermando nei confronti dell'avvocato la condanna a risarcire i danni al cliente provocati dalla sua responsabilità professionale.
La vicenda
In particolare, l'avvocato aveva omesso negligentemente di informare la propria assistita delle modalità di riassunzione della causa interrotta a seguito del decesso del genitore già parte in causa; si era così determinata l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto, che era stato emesso a favore della ditta per il pagamento di corrispettivi per fornitura di vetri anti-sfondamento da installare nel locale commerciale del genitore.
L'avvocato aveva avanzato in appello domanda di revocazione della sentenza che appariva contraria a una precedente pronuncia passata in giudicato.
La Corte territoriale, invece, aveva ritenuto che la sentenza oggetto della richiesta di revocazione fosse completamente diversa rispetto alla precedente quanto alle parti, alla causa petendi e al petitum.
Da qui il ricorso in Cassazione con cui il professionista rinnova le sue perplessità quanto ai fatti in causa decisi nella sentenza revocanda e in altra sentenza passata in giudicato, ritenuti identici.
Avvocato: responsabilità aggravata per il grave errore giuridico
Sul punto, gli Ermellini rigettano il ricorso dell'avvocato dichiarando le doglianze manifestamente inammissibili ed evidenziando il grave errore giuridico in cui è incorso il ricorrente: questi, infatti, aveva confuso gli effetti della causa in cui aveva difeso il padre della donna contro la ditta (da cui era scaturito il decreto ingiuntivo
opposto) con il diverso giudizio, del tutto autonomo, intercorrente tra parti diverse, quali l'avvocato in veste di convenuto e la figlia dell'ex cliente come attrice, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria formulata per negligente condotta professionale del legale nell'espletamento del mandato.Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso esaminato, viene ritenuto esclusivamente un antefatto storico in relazione al quale doveva essere accertata la allegata responsabilità del professionista.
Il giudizio in cui era parte il padre della cliente, infatti, aveva oggetto del tutto distinto per "causa petendi" (contratto di appalto) e "petitum" (corrispettivi pretesi dall'appaltatore e risarcimento danni preteso dal committente per l'inadempimento dell'appaltatore) dalla causa di responsabilità professionale decisa dalla Corte d'appello con la sentenza revocanda, fondata quanto a "causa petendi" sul contratto d'opera professionale e quanto a "petitum" sulla pretesa risarcitoria relativa ai danni derivati dall'inadempimento della prestazione professionale.
La Cassazione rammenta che affinché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima.
In altre parole, la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Dall'applicazione di tali principi deriva l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente altresì al pagamento delle spese del giudizio, nonché di una somma equitativamente determinata in favore della parte resistente.
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