Per la Cassazione il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena all'obbligo della restituzione delle somme dovute, valutando le capacità economiche solo se emergono situazioni di difficoltà

di Lucia Izzo - Rischia il carcere senza condizionale il genitore che non adempie gli obblighi di assistenza nei confronti dei figli.

Infatti, il giudice che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena alla restituzione integrale delle somme dovute (ex art. 165 c.p.) non è tenuto a una preventiva verifica delle condizioni economiche dell'obbligato, a meno che non emergano indici della sua difficoltà ad adempiere o questi siano forniti dall'interessato.

La vicenda

È questa la linea dura scelta dalla Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 52730/2017 (qui sotto allegata) che ha respinto il ricorso del condannato a 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa ex art. 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) per aver omesso di corrispondere la somma stabilita quale contributo di mantenimento per i tre figli minori.

La Corte territoriale aveva stabilito che l'imputato potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena solo se avesse integralmente corrisposto le somme dovute a titolo di mantenimento entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Secondo la difesa, tuttavia, il giudice a quo avrebbe omesso una preventiva e motivata verifica, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'uomo e, dunque, della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.

Risarcimento obblighi mantenimento: niente preventivo accertamento sulla possibilità di adempiere

Gli Ermellini evidenziano l'esistenza di due orientamenti giurisprudenziali sulla subordinazione da parte del giudice della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (ex art. 165 c.p.), in particolare quanto alla sussistenza o meno di un preventivo accertamento da parte del giudice sulle condizioni economiche dell'imputato e sulla possibilità di adempiervi.


Il primo indirizzo ermeneutico sostiene che tale valutazione da parte del giudicante vada effettuata, seppur sommariamente, mentre l'orientamento contrapposto e maggioritario, al quale la Cassazione sceglie di aderire nel caso di specie, sostiene il contrario.


Secondo tale interpretazione, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato nell'ipotesi di cui all'art. 165, comma primo, c.p., ciò a meno che non emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere oppure tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.


Dunque, la formulazione della norma (art. 165 c.p. come modificato dalla L. 145/2004) non subordina la concessione della sospensione condizionale condizionata al risarcimento del danno a un preventivo accertamento del giudice di merito sulle condizioni economiche del prevenuto.


Tuttavia, precisa la Cassazione, tale verifica preliminare sulla sussistenza delle condizioni economiche dell'imputato per far fronte al risarcimento del danno, cui sia appunto subordinata la sospensione condizionale della pena, pur non sostanziandosi in una formale conditio sine qua non per l'accesso al la beneficio, risulta comunque imprescindibile in alcune situazioni.


Il giudice, chiarisce il Collegio, sarà tenuto all'accertamento se dall'incartamento processuale e, a maggior ragione, dalle stesse deduzioni e/o produzioni documentali dell'interessato, emerge una situazione di impossibilità o di rilevante difficoltà all'adempimento pecuniario


Una simile "eccezione" è giustificata da esigenze di economia processuale oltre che da considerazioni di buon senso: risulterebbe, infatti, inutile e irragionevole adottare un provvedimento che, già al momento in cui sia disposto, appaia inadempibile dal destinatario e sia, pertanto, inesigibile nei suoi confronti a causa delle sue condizioni economiche.


Nel caso di specie, tuttavia, i principi come delineati non sono risultati violati: dal fascicolo processuale, infatti, è apparso che il ricorrente, in appello, aveva censurato la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno, ma non in relazione alla sua incapacità economica, bensì quanto alla necessita di ridurre a sette le dieci mensilità inizialmente indicate dal giudice come dovute, attaccando quindi il solo quantum debeatur a titolo risarcitorio.


In conclusione, poiché l'imputato non aveva sottoposto al giudice d'appello una questione di impossibilità assoluta ad adempiere l'obbligazione ex art. 165, comma 1 c.p., la Corte territoriale, in assenza di evidenze in tal senso, non era tenuta ad operare alcuna preventiva verifica sulla capacità economica del prevenuto. Il ricorso va, pertanto, respinto.

Cass., sesta penale, sent. 52730/2017

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