L'uso temporaneo delle case su ruote esonera dal richiedere titoli abilitativi

di Annamaria Villafrate - Chi pensa di poter abitare liberamente in una casa su ruote, senza richiedere alcun permesso si sbaglia.

Case su ruote: quando è richiesto il permesso di costruire

L'art. 3 lett. e.5) del T.U. d.P.R. 380/2001 prevede infatti che solo:"l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, (...) diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti" non richiede il permesso di costruire.

Il tutto in linea con l'art. 6 dello stesso T.U., secondo cui: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale".

Case su ruote: conta la precarietà dell'opera

Del resto anche la sentenza

n. 57/2016 del T.A.R Veneto ha chiarito che: "La 'precarietà' dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo (Cons. St. 4116/2015)".

A ulteriore conferma di quanto affermato, la sentenza n. 36870/2016 della Corte di Cassazione ha stabilito che: "... è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva anche nell'ipotesi di installazione di roulotte, camper e case mobili, sia pure montati su ruote e non incorporati al suolo, aventi - come accertato nella specie - una destinazione duratura per soddisfare esigenze abitative (...). Devono ritenersi, infatti, pienamente equiparate alle "nuove costruzioni", ai fini della necessità del rilascio del permesso di costruire, le strutture abitative mobili (...) che, pur avendo la parvenza della mobilità, hanno caratteristiche obiettive dì stabilità e la capacità di trasformare in modo durevole l'area occupata ed utilizzata definitivamente a scopo edilizio sicché poco rilievo assumono, ai fini qui considerati, le caratteristiche costruttive del basamento di appoggio della casa mobile".

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