di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 27234/2017 del 16 novembre (qui sotto allegata), la Corte di cassazione si è occupata di un'importante questione: quella della regolamentazione dell'onere delle spese processuali nel procedimento di ingiunzione.
In particolare, i giudici si sono confrontati con il caso in cui alla fase monitoria sia seguita quella di opposizione ricordando che è ormai consolidato l'orientamento in forza del quale tali due fasi fanno parte, in realtà, di un unico processo in cui le spese sono quindi regolate tenendo conto dell'esito finale del giudizio di opposizione e della complessiva valutazione del suo svolgimento.
Pertanto, nel caso in cui il debitore abbia pagato integralmente la sorte capitale prima dell'emissione del provvedimento monitorio, nulla toglie che le spese processuali della fase monitoria siano poste a carico dell'ingiungente: la fondatezza delle sue pretese, infatti, non va verificata al momento del deposito del ricorso ma al momento della notifica del decreto.
Domanda giudiziale di adempimento
In altre parole, la fase che va dalla presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo alla notifica del decreto stesso non rappresenta un processo autonomo rispetto a quello che prende il via con l'opposizione.
Dal punto di vista sostanziale, il prodursi della domanda giudiziale di adempimento coincide con il momento della notifica del decreto ingiuntivo. Ciò vuol dire che il creditore, per verificare la perdurante fondatezza della sua pretesa, deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo proprio al momento della notifica della domanda.
Corte di cassazione testo sentenza numero 27234/2017• Foto: 123rf.com