di Valeria Zeppilli - La sentenza numero 9645/2016 della Corte di cassazione, facendo proprio quanto statuito dalla Corte costituzionale con l'importantissima decisione numero 113/2015, ha statuito un principio fondamentale da seguire nell'accertamento delle infrazioni al codice della strada tramite autovelox, precisando che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento.
A tal proposito, con la recente pronuncia numero 944/2017 (qui sotto allegata), il Giudice di pace di Benevento ha chiarito (precisando quanto già affermato dalla Cassazione) che la verifica di funzionamento non va confusa con la taratura e l'omologazione né queste ultime possono sostituire o comprendere il controllo.
Sistema di controlli
Nel caso di specie, il Giudice ha così accolto il ricorso di un automobilista, difeso dall'Avv. Roberto Jacovacci, che si doleva del fatto che l'accertamento dell'eccesso di velocità, in conseguenza del quale era stato sanzionato, era stato effettuato con un'apparecchiatura Autovelox 106 non sottoposta a idonea procedura di verifica del funzionamento.
L'assenza di tale verifica, si legge in sentenza, rende qualsiasi apparecchiatura elettronica "inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo" e tale affermazione non può essere superata semplicemente producendo, come fatto dall'amministrazione, il certificato di taratura.
La verifica del rispetto dei limiti di velocità, infatti, deriva da un sistema di controlli (preventivi, in corso di utilizzazione e successivi) complesso e tale da garantire il diritto di difesa del cittadino e la legittimità dell'azione amministrativa.
Se manca qualche passaggio, l'attendibilità dell'accertamento è irrimediabilmente compromessa e l'automobilista non può essere sanzionato.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
GdP Benevento testo sentenza numero 944/2017• Foto: 123rf.com