di Angelo Casella - Casistiche improprie....
Multa per l'auto parcheggiata col finestrino aperto e per il figlio che sottrae di nascosto la macchina al padre
Il conducente viene multato perchè ha parcheggiato l'automezzo con un finestrino aperto.
La sanzione è applicata con riferimento all'art. 158/4 del c.d. Codice della Strada, per il quale "durante la sosta o la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso".(Peraltro: non trattandosi di finestra ad anta ma di finestrino ad apertura regolabile, non è chiarito di quanto dovrebbe essere abbassato il vetro, perché debba intendersi violata la norma).
Il caso suscita qualche perplessità. Già la formulazione letterale della norma presenta sfumature umoristiche. Se realmente esistessero cautele atte ad impedire l'uso del veicolo senza il consenso del conducente, sarebbero praticamente azzerati i furti di auto. Non parliamo poi del caso del figlio che sottrae l'auto parcheggiata dal padre e ne fa uso senza il suo consenso.
Tralasciando la celia, è di comune consenso che scopo delle leggi è tutelare l'interesse pubblico. Pertanto, al di là dell'infelice formulazione, la norma deve intendersi diretta non a elargire prescrizioni al cittadino sulla tutela dei suoi beni, quanto ad evitare che un improprio parcheggio o sosta determini inconvenienti o intralci alla regolare circolazione veicolare.
La disposizione è peraltro mal congegnata anche sotto tale profilo. In essa non è indicato in modo specifico il comportamento vietato. Il riferimento riguarda infatti condotte genericamente qualificate come "opportune", mentre una norma che vieta un comportamento dovrebbe sempre indicarlo con precisione. E, comunque, non vi è nel testo alcun accenno ai finestrini e pertanto, il solerte agente ha inflitto la multa
solo sulla base di una sua propria personale ed arbitraria interpretazione. Non ammissibile in questo ambito. Certamente, per coerenza con sè stesso, egli avrà anche controllato che tutte le auto parcheggiate nelle vicinanze fossero innanzitutto debitamente chiuse, che nessun bagagliaio fosse aperto e che non vi fossero autovetture spider (cui, con questi criteri, avrebbe rigorosamente vietato il parcheggio). In tutti questi casi, infatti, per il suddetto agente, sarebbero state neglette le "opportune cautele".Il procedimento deduttivo seguito dal soggetto appare alquanto fragile, poiché il nesso causale tra il gesto (omissivo) sanzionato e l'evento che la norma vuole evitare (l'uso dell'auto senza il consenso del conducente) è piuttosto forzato .
Rileggiamo il testo della norma. La prima prescrizione impone di adottare le "opportune cautele atte ad evitare incidenti". Poiché parliamo del Codice della Strada
, che regola la circolazione degli automezzi, la dizione fa evidente riferimento all'esigenza che si posizioni il veicolo parcheggiato così da evitare che costituisca pericolo od ostacolo ai mezzi circolanti. Rientrerebbe in tale previsione anche il caso del conducente che parcheggia correttamente ma omette di azionare il freno a mano e l'auto, sulla strada in discesa, si sposta nel flusso veicolare. Il conducente non avrebbe adottato anche in tal caso le cautele "opportune" ad evitare incidenti.Ma proseguiamo nella lettura del testo. La seconda parte del periodo impone l'adozione di cautele atte ad "impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso". A cosa si fa qui riferimento con il termine "cautele"? In questo contesto devono intendersi per cautele quei comportamenti che sono atti ad evitare che si producano eventi indesiderati.
Il senso della norma è dunque di prescrivere modalità di agire atte ad evitare un uso improprio del veicolo, come tale pericoloso per i terzi.
Dato per scontato che la norma, come si è visto, non è diretta a proteggere la proprietà, ma ad evitare che il veicolo diventi occasione e strumento di intralcio o pericolo per altri utenti della strada, restano da individuare in concreto i comportamenti vietati, ricorrendo ad una interpretazione che ne segua il senso.
La disposizione si inquadra in quel generico dovere di controllo e sorveglianza che l'ordinamento giuridico richiede ai possessori sia di oggetti potenzialmente o direttamente atti ad offendere, sia di animali o minori. Quindi, nel nostro contesto, si vuole evidentemente evitare un uso sconsiderato del mezzo con riguardo alla circolazione veicolare. Non sarebbe tale, ad esempio, il caso di un barbone che "usa" il veicolo per ripararsi dal freddo. L'uso improprio qui sanzionato fa riferimento all'ipotesi di un dissennato spostamento del mezzo, ad opera di sprovveduti o di soggetti analoghi.
Ma, quali cautele possono dirsi "opportune"? Ora, il concetto di atto "opportuno" riguarda, come è noto, tutto ciò che è adatto e conforme alla situazione del momento.
Ma, purtroppo, ricadiamo ancora in un certo ambito di discrezionalità connesso a quel metro di valutazione generico definito "comune buon senso", cioè a quell'insieme di modi di percezione e di giudizio che fornisce una intelligenza degli eventi considerata "normale", vale a dire, sostanzialmente, socialmente condivisa in quel momento storico. Natura e importanza delle cautele sono comunque da valutare in rapporto alle condizioni ambientali (ed a tutti i fattori che le influenzano), e alla tipologia dell'oggetto. Diverso, ad esempio, è lasciare un motorino sul marciapiede dall'abbandonare un Tir aperto in una strada in forte pendenza.
Tenuto conto della realtà di oggi, che vede l'adozione di sempre più sofisticate protezioni elettroniche, che rendono assai difficile avviare un'auto senza i dispositivi previsti, l'atto di parcheggiare l'auto chiusa, è da ritenersi "cautela opportuna", cioé sufficiente. Con i finestrini aperti o chiusi.
Pipì in luogo pubblico: è atto osceno?
Sono scoccate le tre di notte. In un semibuio vicoletto della città vecchia, due militi della Benemerita sorprendono un giovane che orina in un angolo.
Immediata identificazione del reprobo e contestazione del reato di "atti osceni in luogo pubblico" (527 c.p.) (oggi depenalizzato) con irrogazione della pesante sanzione pecuniaria prevista.
Sorgono peraltro seri dubbi che il fatto rientri nella fattispecie indicata.
Anche se il vicolo deve definirsi un "luogo pubblico" (anche se assai poco pubblico, data l'ora), trattandosi di luogo accessibile e aperto a tutti, l'atto sanzionato non può essere definito "osceno".
Dottrina e Giurisprudenza, infatti, concordemente qualificano come osceni quegli atti che offendono in modo grave il comune senso del pudore (tale secondo la sensibilità sociale del momento storico in atto) e, in particolare, quelli che concernono la sfera della sessualità.
Non vi è dubbio che svuotare la vescica, non è né un atto sessuale, né un atto che offende il comune senso del pudore. Neppure in luogo pubblico.
Un tempo, una premurosa amministrazione distribuiva nelle strade (luoghi pubblici per definizione) degli orinatoi, chiamati vespasiani in onore dell'inventore. Inoltre, l'atto non postula, per la sua effettuazione, la esibizione dell'organo idraulico coinvolto e quindi è escluso il concetto di oscenità, che siffatta ostenzazione richiede.
Naturalmente, è da ritenersi scontato che il soggetto sia stato colto sul fatto e non che avesse già concluso e fatto rientrare nella sua custodia il rubinetto. Diversamente, infatti, non si potrebbe neppure parlare di "atto", che presuppone un momento dinamico.
Neppure, nel caso, sarebbe configurabile il reato di atto contrario alla pubblica decenza. E ciò, per gli stessi motivi sopra esposti.
Per decenza, comunque, si intende quell'insieme di canoni etici collettivi che si devono tutelare per rispetto alla convivenza civile, e che - come tali - suscitano disgusto e offesa alla convenienza e al decoro.
In tale prospettiva, lo stesso atto di cui si tratta, eseguito in pubblico in modo plateale e con intenti esibizionistici, assumerebbe tutt'altra valenza e significato e costituirebbe violazione della decenza.
Il nostro riservato orinatore notturno, invece, può andare assolto.
Firme elettorali ricopiate: è falso se la volontà c'è?
Vengono rinviati a giudizio, a Palermo, alcuni esponenti di un movimento politico per falso e per violazione del T.U. in materia elettorale (art.90).
Il fatto
Il 4 aprile 2012, in occasione delle elezioni comunali, i soggetti indicati, scorrendo i moduli di presentazione della lista, si avvedevano di un errore anagrafico riguardante un candidato. Un errore che avrebbe automaticamente escluso quel movimento politico dalle elezioni.
Invece di ricorrere ad un notaio per la correzione, gli ingenui attivisti, provvedevano a correggere direttamente l'errore ed a ritrascrivere su altri moduli le circa 1200 firme raccolte a sostegno.
Da ciò l'accusa di falso ed il procedimento a carico.
Il caso richiede peraltro una rimeditazione in quanto le firme trasposte non sono "false" nel senso attribuito al termine.
In effetti cosa è e cosa significa una firma?
Nome e cognome autografi costituiscono una attestazione formale che riferisce a quella persona la manifestazione di volontà (ed i suoi effetti) formulata nell'atto o documento sul quale è apposta.
L'apposizione della firma è dunque un atto giuridico sotto ogni profilo. Con la sottoscrizione di un atto che produce modificazioni nella sua sfera giuridica, il soggetto attesta che la volizione in esso manifestata è quella sua propria.
Nel caso in esame, l'apposizione della firma sui moduli di presentazione della lista, indica la volontà del soggetto, di sostenere quel movimento politico.
Questa volizione non è stata né alterata, né manipolata con la ritrascrizione su altri fogli da parte dei volenterosi, ma un pò sprovveduti, attivisti. La manifestazione di volontà sancita con la firma dei modelli originari, è rimasta integra.
Caso ben diverso sarebbe l'apposizione di una firma altrui, per manifestare una determinazione, del soggetto indicato, del tutto inesistente. L'appropriazione del volere di altri, per fittiziamente attribuire una volizione specifica, costituisce un falso giuridico ad ogni effetto.
E' falso solo ciò che non è...vero. E la firma falsa è quella che fa apparire una volontà inesistente. La firma non è falsa, invece, se la volizione indicata è autentica. Come nel nostro caso.