di Redazione - In tema di espropriazione, va escluso l'indennizzo per l'immobile abusivo. Lo ha sancito la Cassazione, con l'ordinanza 27863/2017 (sotto allegata), accogliendo il ricorso della Rete Ferroviaria Italiana, avverso la sentenza d'appello che aveva liquidato in favore di un uomo l'indennizzo da "espropriazione larvata" patita a causa della vicina realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità.
La vicenda
Rilevavano le ferrovie che l'immobile era abusivo per dimensioni e per destinazione, per cui l'uomo non avrebbe avuto alcun titolo al percepimento della reclamata indennità, non essendo intervenuto alcun provvedimento di sanatoria.
Per la Corte il ricorso è fondato.
Indennizzo da espropriazione larvata
L'indennizzo per espropriazione larvata ricorre, premettono dal Palazzaccio - ai sensi della l. n. 2359/1865 e ora d.p.r. n. 327/2001 - "quando il danno derivante dalla perdita o diminuzione di un diritto in conseguenza dell'esecuzione dell'opera pubblica riguarda quei soggetti che, pur in presenza di un procedimento espropriativo, ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell'opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall'espropriazione stessa ovvero in conseguenza della sua utilizzazione in conformità della funzione cui è destinata".
Cassazione: escluso indennizzo espropriazione su immobile abusivo
Ne consegue che "non essendo più generalmente consentito che chi versi in una condizione di illiceità tragga vantaggio da essa, il danno permanente - indennizzabile nel caso della c.d. espropriazione larvata - può essere invocato, vigendo la stessa regola che vale per le espropriazioni, solo dal proprietario di una costruzione che (anche a posteriori, per effetto della sanatoria intervenuta) sia considerata legittima". Sicchè l'indennizzo non compete "per le costruzioni abusive o non ancora sanate - salvo si lamenti un danno generico alla proprietà del fondo inedificato - o per quelle realizzate dopo l'approvazione del progetto di opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali".
Cassazione, ordinanza n. 27863/2017