La violazione dell'art 109 TULPS da parte dei gestori delle strutture ricettive. Lo stato dell'arte attuale in materia e la giurisprudenza

di Manuele Serventi Merlo - Oggigiorno, nelle zone turistiche sono sempre più diffuse attività ricettive come Bed&Breakfast, affittacamere, case vacanze (ecc.). Su tutte le attività sopra elencate - e similari - gravano diversi specifici obblighi dettati da varie normative. Tra queste discipline, una menzione particolare la merita quella contenuta all'interno del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

Strutture ricettive: obbligo di comunicare elenco ospiti entro 24 ore

Ciò in quanto, all'interno del testo suindicato, all'art. 109, si prevede espressamente in capo "ai gestori di gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali" l'obbligo di "comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo".

A dispetto di quello che si potrebbe pensare in un primo momento, la violazione dell'obbligo di cui sopra ha delle conseguenze abbastanza rilevanti. Sebbene non sia prevista la sospensione dell'attività, la violazione del dovere gravante sui gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 109 TULPS comporta comunque l'applicazione di una sanzione penale consistente "… nell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00".

Non prevedendo, infatti, l'articolo di cui sopra una propria sanzione amministrativa, trova applicazione il disposto generale stabilito dall'art. 17 TULPS che prevede, appunto, quanto citato da ultimo fra virgolette.

Violazione obbligo segnalazione ospiti: le sanzioni

Non sempre è stato così, però.

Per un certo periodo, la violazione del dettato letterale dell'art. 109 TULPS non comportava l'erogazione di una sanzione penale.

La legge n 203 del 1995, convertendo con modificazioni il decreto legge n 97 del 29 marzo 1995, con l'art. 7 dell'allegato unico, aveva modificato l'art. 109 del TULPS disponendo che la violazione della norma era punita solamente con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un milione a lire seimilioni.

Successivamente, tuttavia, l'intera norma è stata modificata con l'articolo 8 della legge n. 135 del 2001, senza indicare più la sanzione. Di conseguenza ha trovato nuovamente applicazione l'art. 17 del testo unico n. 773 del 1931 in base al quale la violazione delle disposizioni del testo unico citato, per le quali non è stabilita una pena o una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale

, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad € 206,00 (Cass. Pen. n.° 37145/2005).

Un mutamento di veste che la Corte Costituzionale ha considerato pienamente legittimo sul piano del rispetto dei valori e dei principi della nostra Carta Fondamentale (Corte Cost. n.° 262/2005).

Stante quanto sopra, ai gestori delle tante attività ricettive sparse su tutto il Territorio Nazionale non rimane altro da fare che prestare molta attenzione al rispetto di questo ennesimo obbligo. Rammentando che la violazione si realizza precisamente nel momento in cui, passate ventiquattro ore dall'entrata dei propri ospiti, non si sia ancora provveduto ad inviarne i nominativi all'autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente.

Da qui scatteranno le inevitabili- spiacevoli - conseguenze penali se scoperti, come illustrate in precedenza. Rimediabili, tuttavia, con l'oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.) o con un altro istituto deflatorio qualsiasi.


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