di Valeria Zeppilli - Affinché una strada urbana possa essere qualificata come strada urbana di scorrimento è necessario che, alla sua destra, vi sia la banchina pavimentata che, come precisato dal Tribunale di Firenze nella sentenza numero 3055/2017 (qui sotto allegata), assolve alla funzione di garantire la sosta di emergenza dell'automobilista senza ostacolare la scorrevolezza del traffico.
Buono stato di conservazione
Tale finalità è molto importante se si considera che la necessità di fermarsi, ad esempio per rispondere o effettuare una telefonata, per far fronte a un malessere improvviso o per allontanare un insetto che sia entrato nell'abitacolo dell'auto, è un'evenienza tutt'altro che improbabile nelle strade di scorrimento così come nelle autostrade.
Di conseguenza è opportuno, per il giudice, che il gestore della carreggiata mantenga anche la banchina laterale in un buono stato di conservazione, per garantire la corretta sosta di emergenza. Pertanto, se ad esempio la banchina frana e causa un danno, tale circostanza deve essere interpretata come una violazione del dovere di custodia a carico del gestore.
La vicenda
Nel caso di specie, la vicenda aveva ad oggetto la contestazione di una sanzione per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox su una strada che per il Comune aveva le caratteristiche della strada urbana di scorrimento, mentre per l'automobilista, in assenza di intersezioni semaforizzate, area di sosta con immissioni e uscite concentrate e banchine pavimentate a destra, non doveva essere considerata tale.
Il Giudice di Pace, in primo grado, aveva deciso di accogliere la posizione del Comune, ma il Tribunale di Firenze, con la sentenza in commento, ha ribaltato tale conclusione sposando la tesi dell'automobilista.
Sulla via interessata, infatti, non esistevano spazi idonei ad assolvere la funzione delle banchine laterali ma solo spazi destinati a ospitare cassonetti e fermate di autobus o altri ingombri.
Tale circostanza, unitamente al fatto che non è possibile qualificare come banchina qualsiasi spazio anche minimo, non permette di considerare la strada in questione quale strada urbana di scorrimento in quanto essa "difetta quantomeno questo requisito strutturale essenziale previsto dalla legge".
Di conseguenza, la qualificazione prefettizia della via ove è avvenuto l'accertamento non può essere considerata conforme alla legge e la rilevazione elettronica della velocità dell'auto del ricorrente è stata illegittima.
In riforma della sentenza del Giudice di Pace, il verbale della polizia municipale di Firenze va quindi annullato.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Tribunale di Firenze testo sentenza numero 3055/2017