di Valeria Zeppilli - A seguito della riforma del condominio del 2012, l'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile dà all'amministratore il potere di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre.
Proprio facendo applicazione di tale norma, il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 12 luglio 2017 (qui sotto allegata), ha autorizzato un amministratore di condominio a sospendere la fruizione, da parte di una condomina in ritardo di due anni con i pagamenti degli oneri condominiali, dei servizi comuni di riscaldamento, raffrescamento e fornitura d'acqua calda sanitaria.
Morosità per oltre un semestre
Il giudice, infatti, ha rilevato che il terzo comma del predetto articolo 63 pone un unico requisito per la legittima sospensione dei servizi: il protrarsi della morosità del condomino nel pagamento dei contributi condominiali per più di sei mesi.
Nel caso di specie, era stato provato per tabulas che l'inadempimento della condomina riguardava un importo pari ad Euro 33.759,98, accumulato lungo un arco temporale superiore a due anni.
Sì al 702-bis
Dal punto di vista strettamente procedurale, il Tribunale di Treviso ha inoltre evidenziato che la materia sottoposta al suo esame rientra tra quelle con riferimento alle quali il tribunale giudica in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 50-ter del codice di procedura civile.
Pertanto, l'autorizzazione alla sospensione dei servizi comuni può essere chiesta, come fatto nel caso di specie, anche ricorrendo al procedimento d'urgenza di cui all'articolo 702-bis del codice di rito.
Tribunale di Treviso testo ordinanza 12 luglio 2017