In primo luogo, ringraziamo per la collaborazione il Perito Giorgio Marcon di Giavera del Montello (TV) che ci ha fornito notizia della pronuncia.
A tacer dei motivi ulteriori che il giudicante onorario ha ritenuto assorbiti ("superflua, evidentemente, la considerazione degli ulteriori motivi di impugnazione proposti"), l'aspetto dirimente che ha visto prevalere il ricorrente è consistito nell'irregolarità dell'omologazione del tutor.
Verbale, quindi, di violazione dell'art. 142, 8° co., Codice della Strada annullato, da ritenersi illegittimo.
Infatti, e così lasciamo la parola all'Estensore reggiano, "la violazione è stata accertata con il sistema di misura della velocità SICVE, omologato con Decreto n. 3999 del 24.12.2004 (n.d.r. = omologano per la notte di Natale!), omologazione rilasciata per tale sistema su richiesta di Autostrade per l'Italia Spa, quale gestore del tratto stradale in rilievo".
Ma ch'è accaduto poi?
"Il medesimo Decreto è risultato essere stato seguito da ulteriori decreti dirigenziali, estendenti l'omologazione a versioni del sistema SICVE, con variazioni di software e processori. In particolare, con Decreto dirigenziale... dette omologazioni sono state trasferite ad Autostrade Tech Spa, società subentrata dalla data del 1.01.2010 ad Autostrade per l'Italia Spa, nelle attività relative alla gestione dei sistemi di controllo della velocità SICVE...".
Ma a norma dell'art. 192, 5° co., del D.P.R. n. 495 del 1992 "la omologazione o la approvazione dei prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi", come annota il GdP emiliano con la pronuncia di stamani.
Talché, il Decreto dirigenziale dovrà essere reputato illegittimo e, come tale, disapplicato dalla magistratura per violazione di legge.
Complimenti ai registi dell'operazione annullamento sanzione e... peccato per le spese di lite compensate!
Roberto Iacovacci appartiene all'Ordine degli Avvocati di Latina.
• Foto: 123rf.com