di Annamaria Villafrate - Ogni volta che si tratta l'argomento della sicurezza degli assegni circolari ci si chiede se sia opportuno chiedere, oltre al bene emissione, anche il "bene fondi informativo".
Il bene fondi non è necessario per gli assegni circolari
Per fare chiarezza è necessario precisare che questa richiesta d'informazioni ha senso solo in riferimento agli assegni bancari. É risaputo infatti che un assegno circolare non può essere emesso senza la necessaria copertura. Esso infatti viene emesso da un istituto bancario o postale che si impegnano a pagare a vista la somma indicata in favore del soggetto beneficiario.
L'assegno circolare quindi non può essere "a vuoto", poiché è fondamentale la presenza del denaro necessario sul conto o il preventivo versamento della somma corrispondente da parte del richiedente.
Bene fondi: mera prassi interbancaria
Cosa fare quindi se si riceve in pagamento un assegno bancario e si desidera sapere se è "coperto"?
In una situazione di questo tipo è possibile rivolgersi alla propria banca chiedendo il "bene fondi" che permette di controllare se, sul conto del soggetto che ha emesso l'assegno, è presente il denaro necessario per la sua copertura. Occorre precisare però che questo istituto non è disciplinato da leggi nazionali o bancarie. Si tratta solo di una antica prassi interbancaria informale che si traduce nella conferma dell'esistenza dei fondi che una banca fa a quella a cui l'assegno è girato per l'incasso.
La banca che deve confermare la presenza o meno della copertura è tenuta naturalmente a dire la verità. Essa infatti è responsabile se afferma falsamente, con dolo o colpa, che il denaro è disponibile, quando invece non lo è. Vero però che se la banca è seria e professionale, impedisce il buon esito dell'incasso dell'assegno, disponendo una prenotazione di addebito della cifra necessaria.
Per chiedere il risarcimento occorrono le prove del danno
Come anticipato, il bene fondi è fonte di responsabilità della banca con conseguente diritto al risarcimento del danno del soggetto richiedente. Tuttavia, come più volte statuito dall'Abf (cfr. Collegio di Roma decisione n. 74/2011; Collegio di Milano decisione n. 75/2010), "se è vero che il c.d. bene-fondi può essere fonte di responsabilità della banca, per potersi addivenire ad una pronuncia risarcitoria è necessario che la parte ricorrente alleghi e dimostri di avere subito un danno, danno che non può essere ovviamente identificato nel mero riaddebito conseguente al mancato buon fine dell'assegno".
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