Non si possono concedere gli arresti domiciliari al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art 275 comma 4 c.p.p

di Annamaria Villafrate - Una madre condannata per il reato di associazione di tipo mafioso art. 416 bis c.p. ricorre in Cassazione per ottenere la sostituzione della pena detentiva con quella degli arresti domiciliari. La richiesta, già respinta dalla Corte d'Appello e dal Tribunale della libertà, è avanzata "affinché venga ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 275, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui sottopone a diversa disciplina il caso della madre di prole di età inferiore a sei anni (la quale può ottenere un più favorevole trattamento de libertate) rispetto a quello della madre di una ragazza più grande ma portatrice di grave handicap".

L'applicabilità dell'art. 275 comma 4 c.p.p.

Per comprendere le motivazioni del rigetto della Cassazione è necessario richiamare preliminarmente l'art. 275, comma 4. cod. proc. pen.:"Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza".

Con sentenza

n. 48371/2017, la sez. V penale della Corte di Cassazione ha ritenuto l'art. 275 comma 4 inapplicabile analogicamente a madri di figli maggiorenni portatori di handicap e manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dall'imputata in relazione al disposto degli artt. 2, 3, 29 primo comma, 30 primo e secondo comma, 31 secondo comma della Costituzione il cui:"eventuale accoglimento consentirebbe di rimuovere l'ostacolo normativo alla concessione degli arresti domiciliari o comunque di altra misura in grado di consentire alla ricorrente di prestare l'assistenza richiesta dalla figlia".

Sul primo punto la Corte ha confermato la decisione del Tribunale poiché: "la soluzione prescelta è coerente col costante insegnamento di questa Corte [...], affermatosi proprio in riferimento a situazioni concrete di indagati genitori di figli affetti da gravi problematiche di salute, ma non rientranti nei limiti di età considerati dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 4. Si è rilevato, infatti, che la ratio di tale, più favorevole disciplina va ravvisata nell'esigenza di garantire ai figli l'assistenza familiare in un momento particolarmente significativo e delicato della loro formazione fisica e psichica, qual è il periodo di vita sino ai tre anni, oggi esteso a sei anni; con il superamento di tale limite di età il legislatore ritiene concluso un primo percorso esistenziale, oltre il quale l'accudimento e la cura alla prole possono essere prestati da qualsiasi altro soggetto, ossia da un congiunto, oppure da figure professionali nel campo dell'assistenza pubblica."

Sulla questione di incostituzionalità la Corte invece ha così motivato:"Va premesso che la disposizione limitativa ed eccezionale, contenuta nel terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., risponde a finalità di contrasto di fenomeni criminosi, ritenuti tra i più gravi ed allarmanti perché in grado di ledere beni primari, quali l'ordine e la sicurezza pubblici, sul presupposto della generalizzata pericolosità di quanti siano raggiunti da indizi circa la loro consumazione e le cui istanze di libertà personale devono cedere, alle condizioni previste dalla norma, a fronte delle preminenti esigenze di tutela della collettività. Soltanto nella ricorrenza di condizioni di particolare debolezza del soggetto indagato o imputato, legate alla gravidanza, alle necessità di assistenza di prole convivente di età non superiore ai sei anni, all'età, alla salute, quindi connesse a diritti inviolabili della persona, tutelati dall'art. 2 della Costituzione, gli interessi processuali e di prevenzione non impediscono l'accesso a misure diverse da quella custodiale, secondo quanto previsto dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 4, sempre che non ricorrano esigenze di eccezionale rilevanza. Il legislatore ha dunque condotto una comparazione di valore tra gli interessi coinvolti e confliggenti, assegnando di volta in volta preminenza a quello generale rispetto a quelli individuali e viceversa sulla base delle situazioni concrete della persona e di un contemperamento, che tiene conto di profili criminologici legati alle fattispecie delittuose e dei differenti effetti limitativi della libertà personale delle misure, in grado di prevenire con diversa efficacia la protrazione di condotte antigiuridiche, il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. Gli esiti di tale contemperamento, ad avviso di questa Corte, non sono per nulla irrazionali ed incostituzionali. Già con la sentenza n. 450 del 24/10/1995 la Corte Costituzionale, nel valutare la conformità alla Costituzione della presunzione introdotta dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, richiamando le proprie precedenti pronunce n. 1 del 1980 e n. 64 del 1970, rilevava che "compete al legislatore l'individuazione del punto di equilibrio tra le diverse esigenze, della minore restrizione possibile della libertà personale e dell'effettiva garanzia degli interessi di rilievo costituzionale tutelati attraverso la previsione degli strumenti cautelari nel processo penale" e che la previsione "della necessità della cautela più rigorosa (salvi, ovviamente, gli istituti specificamente disposti a salvaguardia di peculiari situazioni soggettive, quali l'età, la salute e così via) non risulta in contrasto con il parametro dell'art. 3 della Costituzione, non potendosi ritenere soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice la determinazione dell'accennato punto di equilibrio e contemperamento tra il sacrificio della libertà personale e gli antagonisti interessi collettivi, anch'essi di rilievo costituzionale".


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: