La tredicesima mensilità è un riconoscimento economico aggiuntivo corrisposto ai dipendenti in busta paga nel mese di dicembre

Cos'è e a chi spetta la tredicesima

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La tredicesima mensilità, anche nota in passato come "gratifica natalizia", rappresenta un riconoscimento economico aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione che i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai propri dipendenti in busta paga nel mese di dicembre.

L'obbligo di corresponsione di una mensilità aggiuntiva della retribuzione, rispetto alle 12 annuali, è stato introdotto dal CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) del 5/8/1937 per gli impiegati dell'industria; l'Accordo Interconfederale per l'industria del 27/10/1946 ha poi provveduto a estendere il beneficio anche agli operati finché, con il d.P.R. n. 1070/1960, il trattamento è divenuto efficace erga omnes.


Pertanto, questo "bonus", salvo rare eccezioni, spetta a tutti lavoratori dipendenti, assunti a tempo determinato o indeterminato, sia pubblici che privati, nonché ai lavoratori domestici (colf, badanti e babysitter) e ai pensionati anche con pensione minima o titolari di assegno sociale.


Non spetta, invece a lavoratori parasubordinati co.co.co., a progetto o autonomi, nonchè ai percettori di assegno di accompagnamento.


La tredicesima spetta anche al percettore di una pensione di reversibilità, eccetto il caso in cui questi svolga ancora un'attività lavorativa per cui ha diritto a una tredicesima; in tal caso non si avrà una duplicazione del bonus poiché l'INPS accredita una sola tredicesima.


Ancora, la tredicesima non matura in caso di percezione di indennità di disoccupazione né durante il periodo di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria).

Tredicesima: come si calcola?

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Le modalità di calcolo della tredicesima, la sua maturazione e la data di corresponsione (di norma, prima di Natale) sono definite, di volta in volta, dai vari CCNL di categoria.


In via generale, l'importo della tredicesima corrisponde alla retribuzione globale mensile di fatto e tiene conto di tutte le voci fisse indicate nel cedolino (es. minimo contrattuale/paga base tabellare, indennità di contingenza, indennità a carattere continuativo, eventuali superminimi, scatti di anzianità, ecc.) Per i lavoratori aventi paga oraria, invece, l'importo si calcola moltiplicando la quota oraria per un determinato coefficiente indicato dai contratti collettivi.


Invece, non si considerano per l'ammontare della tredicesima alcuni elementi di retribuzione variabile, eccetto il caso in cui siano corrisposti con continuità (quindi non occasionalmente): si tratta dei compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo, le indennità per ferie non godute, i premi o gratifiche annuali, i rimborsi spese.


Di norma, per ogni mese di lavoro effettivo svolto (da gennaio a dicembre) viene accantonata una somma (c.d. rateo) corrispondente a 1/12 della busta paga mensile; l'intero importo, così cumulato, viene poi corrisposto al dipendente in busta paga nel mese di dicembre.


In alcuni casi, in luogo della tredicesima mensilità, datore di lavoro e dipendente possono pattuire che il pagamento del singolo rateo avvenga mensilmente in busta paga (ad esempio nel lavoro intermittente o a chiamata, lavoro a domicilio o in caso di stipulazione di un contratto aziendale).


Anche laddove il rapporto di lavoro sia durato meno di 12 mesi (iniziato o cessato durante l'anno), il lavoratore avrà ugualmente diritto alla tredicesima maturata per il periodo di attività effettivamente svolta di cui dovrà essergli riconosciuta la quota parte. Di norma, i contratti collettivi considerano come un mese "intero" quello in cui il lavoratore ha lavorato almeno 15 giorni di calendario.

Periodi in cui matura la tredicesima

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La tredicesima matura anche durante ferie, riposi annuali, assenze per assistenza a familiare con 104, malattia e infortunio sul posto di lavoro (nei limiti del periodo di comporto), congedi matrimoniali e per maternità anticipata e obbligatoria (art. 22 D. lgs. 151 del 2001), ma non per quella facoltativa.


Esulano dal calcolo, invece, i giorni di congedo parentale, assenze ingiustificate o per sciopero, per malattia del bambino, permessi e aspettative non retribuite.


Per i lavoratori part-time l'importo matura in maniera proporzionale alla percentuale di prestazione lavorativa svolta dal dipendente in rapporto al lavoratore a tempo pieno; in caso di trasformazione del rapporto durante l'anno (da part-time a full-time o viceversa), il calcolo della tredicesima avviene sommando gli importi maturati distintamente nei due periodi.


Per i pensionati, invece, la tredicesima matura in base al numero di ratei pensione percepiti nel corso dell'anno e, di regola, ha importo pari a quello della rata di pensione del mese di dicembre.


Per i lavoratori domestici, l'INPS ha messo a disposizione un apposito Simulatore per il calcolo della tredicesima (se il lavoratore domestico presta servizio per più famiglie, ogni datore di lavoro sarà tenuto all'erogazione della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta).

Tassazione della tredicesima

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A differenza della retribuzione mensile, la tredicesima è soggetta a tassazione (contributi previdenziali INPS e trattenute fiscali IRPEF) senza che, tuttavia, vengano applicate le detrazioni previste per il lavoratore dipendente e per i familiari a carico. Per questo la mensilità aggiuntiva spesso risulta inferiore allo stipendio (ammonta a circa l'85-90% di esso).


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