A ideale completamento di una triade di decisioni che abbiamo affrontato negli ultimi giorni su queste colonne, vogliamo dissertarne in sintesi su LIA Law In Action.
Sappiamo che siamo al cospetto di un accertamento particolarmente sofisticato e che funziona tenendo conto di diverse variabili: la lunghezza del tratto percorso dal veicolo, il tempo impiegato per percorrerla, la pendenza della strada, la presenza di più corsie...
Ma andiamo per ordine logico.
Vi è un primo aspetto processuale che ha attirato la nostra attenzione, vale a dire la condivisibile declaratoria di tardività del deposito della documentazione, nella procedura di opposizione alla sanzione amministrativa, da parte della Prefettura di Bologna.
Le regole valgono per tutti: privati ed enti.
Il legale della ricorrente, Avv. Roberto Iacovacci del Foro di Latina, ha sollevato cautelativamente la relativa eccezione ed il magistrato onorario l'ha recepita dal momento che la procedura è regolata dal rito del lavoro.
In tal modo, a scopo decisorio sono venuti meno i documenti attestanti la taratura periodica ed il corretto funzionamento della strumentazione, "indispensabili per l'apprezzamento della responsabilità della ricorrente", chiosa il Giudicante emiliano.
Infatti, l'atteggiamento ispirato a... perdonismo di solito praticato a vantaggio degli enti resistenti in materia di o.s.a. non ha francamente ragione tecnico-giuridica alcuna in una disciplina assai rigorosa sotto il profilo probatorio.
I documenti "tardivamente prodotti dall'amministrazione opposta" sono, pertanto, inutilizzabili ai fini del decidere.
Tanto sarebbe stato sufficiente per accogliere il ricorso e per annullare la sanzione irrogata.
Ma il GdP di Porretta Terme si spinge apprezzabilmente oltre!
Dopo aver ricordato che "tutti gli strumenti per l'accertamento della velocità debbano pertanto essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionamento e di taratura ivi compreso il sistema SICve detto anche Safety tutor", l'Estensore Tombolini Montessori pone logicamente anche in risalto quanto segue.
"Con riferimento poi alla tolleranza applicata in effetti poiché trattasi di un complesso formato da più apparecchiature dovrebbe essere applicato il 5% per ogni apparecchiatura, per un totale del 15%".
Infine, nel verbale oggetto di impugnativa non erano riportati i dati relativi alla chilometrica della prima postazione di controllo, l'ora e i minuti relativi al passaggio avanti a detta postazione, la chilometrica della seconda postazione, parimenti l'ora e il minutaggio del transito avanti alla predetta seconda postazione, con ciò impedendo di fatto alla ricorrente di verificare l'esattezza del calcolo che ha portato alla velocità finale.
Come - ahinoi! - per lo più avviene, il lavoro di squadra che certamente c'è dietro l'operazione che mira all'accoglimento di un ricorso così impegnativo non è stato premiato dalla vittoria nelle spese di lite, che sono state compensate.
Ma una pacca di complimenti e di... simbolico palmario per la vittoria va di diritto. Un ringraziamento al
Perito Giorgio Marcon di Giavera del Montello per averci fornito la pronuncia.