La condotta di accostarsi a un'altra auto non consentendo al conducente neanche di scendere dal suo lato integra il reato di violenza privata

di Marina Crisafi - Quante volte vi è capitato di non poter neanche salire sull'auto, perché ce n'era un'altra praticamente "incollata" alla vostra? Bene d'ora in poi non dovreste avere più di questi problemi perché la Cassazione ha affermato che tale condotta integra reato!

La vicenda

Nella sentenza n. 53978/2017 (depositata ieri e sotto allegata), gli Ermellini infatti hanno confermato la condanna inflitta in appello ad un uomo per il delitto di violenza privata ai danni di un altro, in quanto aveva fatto "uso improprio della propria autovettura che parcheggiava nei pressi dell'auto su cui sedeva la persona offesa a distanza tale (pochi centimetri) da non consentire al conducente di scendere dal suo lato" costringendolo quindi a dover scendere dal lato passeggero.

A niente sono servite le lamentele della difesa dell'uomo che sosteneva non si fosse verificata alcuna violenza privata, atteso che la propria autovettura non era stata parcheggiata, ma soltanto "posta in prossimità" dell'altra auto per discutere con il conducente della stessa. Conducente che peraltro era comunque sceso dal proprio mezzo dall'altro lato proprio per discutere con il prevenuto (su una vicenda riguardante peraltro delle offese rivolte a moglie e suocera!).

Violenza privata parcheggiare l'auto troppo vicina ad un'altra

Per la Cassazione, le tesi dell'imputato non reggono.

Ai fini della configurabilità della violenza privata, ricordano infatti, "il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e azione".

Non vi è dubbio, nel caso di specie, si legge in sentenza, che il ricorrente, "posizionandosi con la propria vettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell'autovettura della persona offesa, la quale, per la presenza di autovetture parcheggiate avanti e dietro, non poteva in alcun modo spostarsi, ha costretto la stessa parte offesa a scendere dal proprio mezzo per affrontarlo in una discussione". Né rileva altresì che l'uomo sia stato comunque in grado di scendere dall'autovettura dall'altro lato, avendo con "tale condotta il ricorrente pesantemente condizionato la libertà di autodeterminazione e movimento della persona offesa".

Per cui ricorso rigettato e condanna confermata.

Cassazione, sentenza n. 53978/2017

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