di Marina Crisafi - L'impianto centralizzato dell'acqua è bene comune e tutti i condomini sono tenuti al pagamento delle spese per la sua manutenzione, anche laddove ogni unità immobiliare abbia un contatore indipendente. Lo ha affermato la Cassazione, nella recente ordinanza n. 28616/2017 (sotto allegata), rigettando il ricorso di un condominio.
La vicenda
Nella vicenda portata all'attenzione della S.C., un condominio veniva condannato in appello a rifondere le spese sostenute da una condomina che aveva impugnato la delibera
condominiale che confermava l'utilizzo esclusivo dell'ex impianto condominiale a suo carico, dichiarando che la linea era da intendersi di proprietà privata della donna e che quindi "ad essa dovrà essere riconducibile ogni eventuale necessaria manutenzione". Per i giudici di merito, la delibera era invalida in quanto non poteva sottrarre alla destinazione originaria l'impianto centralizzato di proprietà comune di distribuzione dell'acqua potabile e di scarico, nè deliberarne la soppressione per far luogo all'attivazione da parte dei singoli condomini di propri contatori ed autonomi contratti con l'ente gestore del servizio idrico, configurando una definitiva alterazione della cosa comune nella sua originaria destinazione, tale da integrare la fattispecie dell'art. 1120 c.c.Il condominio proponeva, quindi, ricorso per cassazione ma il Palazzaccio respinge.
Impianto centralizzato acqua: spese di manutenzione fra tutti i condomini
Osservano, infatti, gli Ermellini, che la corte territoriale ha fatto buon governo del principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui l'impianto centralizzato (in questo caso, di distribuzione dell'acqua potabile) costituisce "un accessorio di proprietà comune", circostanza che "obbliga i condomini a pagare le spese di manutenzione e conservazione dell'impianto idrico condominiale, salvo che il contrario risulti dal regolamento condominiale", ipotesi quest'ultima che non ricorre nel caso di specie.
Infatti, prosegue la sentenza, "anche a ritenere ammissibile il distacco degli appartamenti dall'impianto idrico centralizzato, laddove non comporti squilibrio nel suo funzionamento, nè maggiori consumi, alla legittimità del distacco consegue al più il solo esonero dei condomini dal pagamento delle spese per il consumo ordinario, non certo i costi di manutenzione".
Cassazione, sentenza n. 28616/2017
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