di Valeria Zeppilli - È ormai noto a tutti che, affinché una multa per eccesso sia valida, è necessario che l'apparecchio con il quale è accertata l'infrazione sia omologato e che i suoi prototipi siano approvati.
Ma a volte l'omologazione e l'approvazione non sono sufficienti e, per comprenderne le ragioni, basta guardare a quanto statuito dalla sentenza numero 1350/2017 (qui sotto allegata) con la quale il Giudice di Pace di Reggio Emilia, accogliendo le doglianze del ricorrente difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci, ha dichiarato l'illegittimità di un verbale con il quale era stato contestato l'eccesso di velocità su strada rilevato tramite il sistema Tutor SICVE.
Intrasmissibilità dell'omologazione
Nel caso di specie, il Tutor era stato omologato con decreto dirigenziale rilasciato, nel 2004, dall'allora gestore del tratto stradale in rilievo, Autostrade per l'Italia S.p.A.. Tuttavia, nel corso degli anni l'omologazione era stata estesa a versioni del sistema SICVE con software e processori diversi, ma con gestione affidata, a partire dal 2010, ad Autostrade Tech S.p.A. che era subentrata all'Autostrade per l'Italia S.p.A. nelle attività relative ai predetti sistemi di controllo della velocità.
Tuttavia, come ricordato dal Giudice di Pace
, l'articolo 192, comma 5, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada prevede che l'omologazione o l'approvazione dei prototipi non può essere trasmessa a soggetti diversi dal richiedente ed è valida solo a nome di quest'ultimo, mentre Autostrade Tech non aveva mai richiesto alcuna omologazione o approvazione del sistema a proprio nome. Da ciò, trattandosi di soggetto giuridicamente diverso da Autostrade per l'Italia, discende l'illegittimità (e la disapplicazione) del decreto dirigenziale di trasferimento alla nuova società delle attività relative alla gestione dei sistemi di controllo della velocità SICVE.Di conseguenza, il verbale basato sulla sua rilevazione è stato ritenuto illegittimo in quanto fondato su uno strumento sprovvisto di regolare omologazione.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
GdP Reggio Emilia testo sentenza numero 1350/2017