di Valeria Zeppilli - Il pedone che utilizza un muretto come marciapiede e cade non va risarcito dall'amministrazione custode della cosa. La giurisprudenza, infatti, è da tempo unanime nell'affermare che la responsabilità di cui all'articolo 2051 del codice civile è esclusa ogniqualvolta la vittima faccia un uso anomalo della cosa oggetto di custodia.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 28429/2017 qui sotto allegata, che ha ricordato che l'uso anomalo della cosa è un comportamento idoneo a interrompere il nesso di causa tra il bene e il danno. Se, quindi, il muretto non è destinato al passaggio di persone, chi decide comunque di avventurarsi su di esso e poi cade non potrà pretendere di essere risarcito per i danni riportati in conseguenza della caduta.
La vicenda
Nel caso di specie, il ricorrente era un giovane che, quando ancora era minorenne, era salito su un muretto descritto come "privo di protezione, sconnesso e non a norma per la sicurezza degli utenti", dal quale era però scivolato patendo in conseguenza l'asportazione della milza. Il giudice del merito, pronunciandosi sulla sua vicenda, aveva tuttavia ritenuto che la struttura dalla quale il minore era caduto non costituiva un marciapiede e non era destinata al transito di persone.
La Cassazione, sulla base di tale considerazione e dei principi sopra visti, non aveva potuto che confermare il rigetto di ogni pretesa risarcitoria.
Nella sentenza d'appello, peraltro, era stato affermato che, nonostante quanto dedotto dai genitori dell'allora minorenne, non vi era alcuna prova che il piccolo fosse stato costretto a percorrere quel muretto per sottrarsi al rischio costituito dal traffico veicolare. Posto che stabilire in concreto se il minore avesse davvero necessità di salire sul muretto è oggetto di una questione squisitamente di fatto che, come tale, non può essere sindacata in sede di legittimità, il giovane non potrà che rassegnarsi ad abbandonare le sue pretese risarcitorie.
Corte di cassazione testo sentenza numero 28429/2017