Per capire quali atti tributari si possono impugnare deve aversi riguardo agli effetti giuridici che essi producono concretamente nella sfera giuridica del contribuente

di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione, Sez. 6 civile, con ordinanza n. 29026 del 5 dicembre 2017 (sotto allegata) ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate in cui deduceva:"la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, rilevando che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto l'impugnabilità del rigetto della istanza di interpello ex art. 37 bis c. 8 d.P.R n. 600/73 proposta dalla società contribuente, non rientrando l'atto anzidetto fra quelli suscettibili di impugnazione innanzi alle commissioni tributarie". La Suprema Corte, attraverso un complesso percorso logico giuridico, pur ammettendo la tassatività degli atti tributari impugnabili, ha riconosciuto il diritto del contribuente ad impugnarne anche altri, tenendo conto degli effetti che producono nella sua sfera giuridica.

Tassatività atti tributari impugnabili: i diritti del contribuente

La S.C. ha ritenuto che in tema di contenzioso tributario, "l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448".

Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cass. n. 17010/2012).

Una prospettiva ribadita peraltro dalle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 7665/2016) e in linea con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, si legge ancora nella decisione, "ai fini dell'individuazione degli atti soggetti ad impugnativa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, oltre ai singoli provvedimenti nominativamente indicati nella citata disposizione, per il legislatore già in se espressivi di una pretesa tributaria, deve aversi riguardo agli effetti giuridici che l'atto concretamente produce nella sfera giuridica del contribuente (Cass. ord. n. 13548 del 2015), che siano quindi astrattamente idonei a fondare l'interesse del contribuente all'impugnazione ex art. 100 c.p.c., trovando giustificazione l'applicazione dei criteri di interpretazione 'estensiva' ed analogica delle categorie di atti contenute nell'elenco di cui al citato D.Lgs. tanto nell'esigenza di certezza dei rapporti tributari (che richiede un'immediata definizione delle potenziali controversie) quanto nei principi costituzionali di buon andamento della P.A ex art. 97 Cost. e di effettività del diritto di difesa del cittadino ex art. 24 Cost.".

Più volte, inoltre, si è affermato, concludono gli Ermellini, che l'elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, "non esclude l'impugnabilità di provvedimenti non compresi in tale novero se contenenti la manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria". In tale prospettiva si ammette, pertanto, che la tassatività dell'elenco di cui all'art. 19 c. 1 lett. i) deve intendersi riferita non a singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma all'individuazione di "categorie" di atti considerate in relazione agli effetti giuridici da essi prodotti, sicché "compete all'interprete qualificare l'atto in concreto impugnato in relazione agli elementi funzionali ed agli effetti prodotti e di ricondurlo ad una delle predette categorie anche atti "atipici" od individuati con "nomen iuris" diversi da quelli indicati nell'elenco".


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