La Cassazione valorizza il principio di autoresponsabilità economica di ciascun coniuge stabilito dalla sentenza n. 11504/2017

di Lucia Izzo - Va riconosciuto il diritto all'assegno divorzile al coniuge richiedente che dispone di modesti redditi da pensione e si trova nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive in relazione alla sua età avanzata di sessantacinque anni.


È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza n. 28994/2017 (qui sotto allegata), che si pone nel solco dello storico revirement giurisprudenziale operato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza n. 11504/2017, con cui sono stati rivoluzionati i criteri di spettanza e determinazione dell'assegno divorzile, abbandonando il granitico riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (per approfondimenti: Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni).

La vicenda

Nel caso in esame, a seguito dello scioglimento del matrimonio, il Tribunale aveva posto a carico del marito un assegno divorzile in favore della ex moglie, decisione che non era stata scalfita a seguito del gravame dell'uomo volto a far accertare l'inesistenza del diritto all'esborso, previo accertamento della situazione economica della moglie, o comunque a provocare una riduzione dell'importo in misura proporzionale alla capacità patrimoniali e reddituali delle parti.


La Corte d'Appello aveva tenuto conto dell'età della donna (sessantacinque anni), della sua esigua pensione mensile (pari a 400 euro) come della proprietà della casa di abitazione e di alcuni terreni, di modico valore, in Slovenia. Invece, la capacità economica del marito era risultata tale da poter far fronte al disposto assegno divorzile di 600 euro.

Cassazione: assegno divorzile alla moglie anziana e con pensione minima

In Cassazione, oltre a contestare la sua supposta capacità reddituale, l'uomo contesta la Corte territoriale laddove non ha verificato l'esistenza del diritto della richiedente in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obbiettive.


Elementi che non convincono gli Ermellini, essendosi, invece, la sentenza impugnata pronunciata compiutamente sulle circostanze che hanno giustificato l'assegno, ovverosia l'età avanzata della donna e la sua modesta pensione (vedi anche: Divorzio: sì all'assegno alla ex "priva di energie giovanili").


Inoltre, soggiungono i giudici, la pronuncia appare anche sostanzialmente conforme alla recente sentenza n. 11504/2017 che, nell'accertamento del diritto all'assegno divorzile, ha imposto un giudizio bifasico improntato, quanto alla fase dell'an debeatur, al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole.

Cass., VI civ., ord. n. 28994/2017

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