Avv. Rossana Perra - Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27436 del 10.10.2017, pubblicata il 20.11.2017, hanno stabilito l'importante principio secondo cui il socio lavoratore di una cooperativa, escluso dalla stessa e licenziato, se intende ottenere la reintegrazione sul posto di lavoro, è tenuto ad impugnare sia la delibera di esclusione dal rapporto associativo sia il provvedimento di licenziamento, mentre se si limita ad impugnare il solo licenziamento potrà ottenere unicamente la tutela risarcitoria stabilita dall'art. 8 della legge n. 604/1966.
Socio-lavoratore: la decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere il contrasto interpretativo sul punto, giacché vi erano due orientamenti.
Il primo, secondo il quale il socio, prima escluso dal rapporto associativo e poi licenziato, se voleva ottenere la ricostituzione del rapporto di lavoro, doveva impugnare la delibera di esclusione dalla compagine societaria, giacché, in mancanza, l'impugnazione del licenziamento doveva essere dichiarata inammissibile per difetto d'interesse (così Cass. Civ., sez. Lav., 26.2.2016, n. 3836).
Il secondo, invece, stabiliva che anche senza impugnare la delibera di esclusione, era possibile ottenere una tutela, seppure solo risarcitoria, contro il licenziamento illegittimo (così Cass. Civ., sez. lav., 1.4.2016, n. 6373).
Oggi le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, risolvono il contrasto analizzando la tipologia del rapporto che lega il socio lavoratore alla compagine sociale specificando che questo si caratterizza per la sussistenza di due vincoli- associativo e di lavoro- fra loro posti in collegamento necessario con carattere, quanto meno nella fase di estinzione, "unilaterale", potendo il socio anche "non essere lavoratore", ma se perde la qualità di socio "non può più essere lavoratore".
Quanto appena detto a significare che la perdita della qualità di socio fa venire meno automaticamente la qualità di lavoratore, mentre la cessazione del rapporto di lavoro, quale ne sia la causa, non determina il venir meno del rapporto associativo.
Pertanto, ha stabilito la Corte che, in mancanza di impugnazione della delibera di esclusione, il socio non può domandare la ricostituzione del rapporto sociale e del rapporto di lavoro subordinato. L'effetto estintivo, in ogni caso, riguarda il diritto alla ricostituzione del rapporto, mentre rimane ferma la possibilità, impugnando il solo licenziamento, di ottenere una tutela risarcitorie- regolata dalla legge n. 604/1966- laddove l'atto di licenziamento risulti illegittimo.
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