La vicenda
Per gli Ermellini, l'uomo ha ragione e a nulla valgono le doglianze circa le sue ottime condizioni economiche, giacché la ratio decidendi della sentenza d'appello impugnata è correttamente "costituita dall'insussistenza delle condizioni per la permanenza dell'obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento per la figlia (trentacinquenne), all'esito di un esauriente accertamento di fatto circa la complessiva condotta personale tenuta dall'interessata dal momento del raggiungimento della maggiore età, visto il mancato impegno per la ricerca di un'occupazione lavorativa".
Niente mantenimento figli che "scelgono" di non trovare un lavoro
La sentenza infatti ha fatto applicazione del principio secondo cui "l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio (nella specie, di 35 anni) perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (tra le tante, Cass. n. 1773/2012)".
Cassazione, ordinanza n. 22314/2017