di Valeria Zeppilli - Le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, con sentenza numero 29919/2017 (qui sotto allegata), hanno posto fine a una disputa giurisprudenziale particolarmente significativa in ambito tributario sancendo che, se nel giudizio di primo grado il giudice ha impartito al contribuente l'ordine di munirsi di assistenza tecnica ma questi non vi ha ottemperato, l'appello successivamente proposto deve considerarsi inammissibile per assenza di ius postulandi.
Per i giudici, infatti, sebbene l'ordine sia astrattamente ammissibile anche in grado di appello, lo stesso non deve essere reiterato.
Ragionevole durata del processo
Del resto, la reiterazione da parte del giudice dell'appello di quanto già fatto dai giudici di primo grado è un'azione che, tra le altre cose, contrasta con il principio di ragionevole durata del processo. Essa, infatti, comporta il rinvio inevitabile della trattazione della controversia con conseguente "allungamento dei tempi di definizione della stessa non giustificato dall'esigenza di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale".
Eccezione di controparte
Per le Sezioni Unite, l'inammissibilità dell'appello proposto dinanzi alla CTR va dichiarata anche se la parte sia priva della necessaria assistenza tecnica in appello e sia stata resa edotta della sua necessità dall'eccezione di controparte dinanzi alla CTP.
In tal caso, infatti, sono superflui sia l'ordine del giudice in primo grado che la sua reiterazione in secondo grado, posto che il contribuente si trova comunque in condizione di ottenere l'effettiva tutela giurisdizionale dei propri diritti con l'uso della normale diligenza.
Corte di cassazione testo sentenza numero 29919/2017