Gli Ermellini ribadiscono che serve la prova del collegamento tra sindrome autistica e vaccini obbligatori ai fini del risarcimento

di Annamaria Villafrate - Niente risarcimento per l'autismo post-vaccinazione senza la prova del nesso di causa. La Cassazione, con la sentenza n. 29583/2017 sotto allegata, torna ad esprimersi sul risarcimento dei danni da vaccinazione, rigettando il ricorso di due genitori perché non hanno fornito la prova del nesso causale tra vaccinazioni obbligatorie e sindrome autistica del figlio minore.

La vicenda

In primo grado, i genitori di un minore autistico si vedono respingere la domanda con cui chiedono il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale di cui alla Legge 210/1992 per il figlio minore affetto da autismo. Essi propongono quindi appello sostenendo che la sindrome del figlio è stata provocata dai vaccini obbligatori somministrati. La Corte però respinge il ricorso ritenendo non provato il collegamento tra i vaccini e la sindrome del minore. La Cassazione conferma la sentenza di secondo grado.

Il collegamento tra autismo e vaccini deve essere valutato in base a criteri di probabilità scientifica

La Cassazione rileva come la Corte d'appello, in applicazione del principio di equivalenza, abbia affermato correttamente che il trattamento vaccinale non possa essere identificato come una concausa della sindrome autistica del minore. Il CTU ha accertato infatti che non è emerso che il minore, all'età di 14 mesi, avesse sviluppato un quadro di encefalite post vaccinica. Per questo ha escluso che la sindrome autistica possa considerarsi una complicanza post vaccinica. Le più recenti ricerche mediche sostengono che all'origine dell'autismo vi sia un "processo di natura genetica e biochimica". L'autismo è una patologia con una fortissima componente genetica, anche se i fattori sono molteplici. La Corte d'appello non erra pertanto nel ritenere che occorre "accertare, in base ai criteri di probabilità scientifica, l'incidenza deterministica, anche come concausa, delle vaccinazioni per l'insorgenza della sindrome autistica, così da poterne inferire il nesso causale tra la prima e le vaccinazioni somministrate".

Autismo post-vaccinazioni: niente indennizzo se non si prova il nesso

Sul motivo del ricorso relativo al mancato accoglimento della richiesta di chiarimenti o del rinnovo della CTU, la Corte di Cassazione ritiene che non può essere sindacata in sede di legittimità una scelta del giudice di merito. Dalla sentenza risulta che egli si è espresso in tal senso poiché ha ritenuto:

  • superflua un'ulteriore indagine, alla luce delle risultanze probatorie acquisite e valutate;
  • infondati i rilievi critici dei genitori, considerato che gli studi e gli autori menzionati nelle loro note "si esprimono in termini di mera correlazione".

Sul motivo della richiesta di riconoscimento del beneficio assistenziale di cui alla L. n. 210 del 1992, in relazione alla menomazione del figlio, la Cassazione ribadisce che: "la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l'effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica."

Per quanto riguarda infine il criterio di valutazione del nesso di causa, punto attorno al quale ruota la decisione, la Cassazione ritiene corretta la sentenza della Corte d'Appello. Essa non ha violato infatti il principio della equivalenza delle concause o condizioni perché, pur ritenendolo applicabile in astratto, ha escluso che potesse esserlo nel caso concreto. Il Giudice del gravame ha condiviso le conclusioni del CTU, perché fondate su argomentazioni approfondite e prive di vizi logici. Il consulente ha difatti concluso che è da escludersi sia lo sviluppo di un quadro di encefalite post vaccinica da parte del minore sia che la sindrome autistica possa qualificarsi come complicanza derivata dalla somministrazione dei vaccini.

La Corte d'appello ha valutato l'esistenza del nesso causale alla luce del criterio della "ragionevole probabilità scientifica", rilevando che in giudizio non è stata accertata l'incidenza deterministica, anche come concausa, delle vaccinazioni sulla insorgenza della sindrome autistica "così da poterne inferire il nesso causale tra il trattamento vaccinale somministrato al minore e la sindrome autistica diagnosticatagli", giungendo correttamente ad escludere la sussistenza del nesso di causalità.

Cassazione lavoro sentenza n. 29583 - 11 dicembre 2017

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