Avv. Daniela Di Palma - Dal 6 dicembre scorso è in vigore la legge n. 172/2017 che all'art. 19-bis reca "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici", introducendo la possibilità per i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto di autorizzare per iscritto:
- le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico
- gli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico all'utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni
Uscita scuola autonoma under14: quali conseguenze?
La norma stabilisce che la "liberatoria" esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa "all'obbligo di vigilanza" per l'uscita autonoma da scuola e dalla responsabilità "connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita' scolastiche".
Di seguito il testo normativo in commento:
Art. 19 bis 1. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita' scolastiche.
La legge esonera in modo assoluto e definitivo la scuola ed il personale scolastico dalle responsabilità?
No. Si è cercato di ridurre tale responsabilità alle sole ipotesi indicate dalla norma, anche se permangono ancora molte criticità (cosa accade per i minori di 14 per i quali non è stata rilasciata la liberatoria? Quale è l'ampiezza del contenuto della liberatoria? Si può estendere anche ai casi di uscite di urgenza?)
Resta in ogni caso fermo l'obbligo delle Autorità scolastiche oltre quello di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito.
Incombe infatti sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all'uso degli spazi comuni durante l'entrata e l'uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali in uso, così come sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Qual è la validità temporale delle autorizzazioni rilasciate dai genitori?
Con la nota 2379 del 12 dicembre scorso (sotto allegata) il Miur ha chiarito che "a decorrere dall'entrata in vigore della legge (6 dicembre), le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l'intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico".
Miur, nota n. 2379/2017
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