di Annamaria Villafrate - All'avvocato che non si è ancora cancellato dall'albo professionale non spetta la pensione di anzianità. Ad affermarlo è la Cassazione, con la sentenza n. 29780/2017 sotto allegata. La Suprema Corte giunge a questa conclusione ritenendo applicabile l'art. 3 della legge 476/1980, che subordina la corresponsione della pensione alla cancellazione dall'albo professionale.
La vicenda
Un avvocato, ritenendo maturati i requisiti pensionistici derivanti dalla somma i contributi versati all'INPS e alla Cassa Forense
, anche se ancora iscritto all'Albo, chiede il al Tribunale il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità. Il giudice di prime cure però respinge la domanda. La Corte d'appello conferma la sentenza di primo grado poiché l'art. 3 della legge n. 576/1980 subordina la corresponsione della pensione di anzianità alla cancellazione dall'albo. L'avvocato ricorre pertanto in Cassazione sostenendo che non è stata presa in considerazione la questione della illegittimità della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa forense n. 279 del 23 giugno 2006 alla luce del D.Lgs. n. 42 del 2006. Il ricorrente precisa infatti di aver domandato il diritto alla pensione totalizzata e non a quella di anzianità maturata presso la Cassa Forense, che esige la cancellazione dall'albo professionale (art. 3 della legge n. 576 del 20 settembre 1980).La cancellazione dall'albo avvocati è presupposto imprescindibile per la pensione di anzianità
Gli Ermellini osservano che: "Il contesto normativo in cui si inserisce la fattispecie di cui si discute è costituito dal D.Lgs. n. 42 del 2006, e dalla L. n. 576 del 1980, art. 3; in particolare, vi è contrasto sulla individuazione delle concrete modalità di completamento della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità
in favore dell'avvocato che intenda avvalersi della totalizzazione di due periodi contributivi costituiti l'uno presso l'Inps e l'altro presso la Cassa forense. In altri termini, va verificato se la totalizzazione della diversa contribuzione versata incida anche sulla condizione specifica della cancellazione dagli albi richiesta dalla normativa professionale".Alla luce di una complessa ricostruzione storico sistematica della totalizzazione dei periodi contributivi, che comprende l'analisi di numerose leggi, decreti e sentenze della Corte Costituzionale, la Cassazione rigetta il ricorso così motivando: "Deve, quindi, disattendersi la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui il D.Lgs. n. 42 del 2006, avrebbe introdotto sostanzialmente una nuova fattispecie di trattamento pensionistico di anzianità con l'effetto, nel caso di specie, di far venir meno l'obbligo di cancellazione dagli albi professionali previsto dalla disposizione in tema di pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (L. n. 476 del 1980, art. 3) - la quale prevede che - 'la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente' (...) Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità".
Cassazione lavoro sentenza n. 29780 - 12 dicembre 2017• Foto: 123rf.com