di Valeria Zeppilli - Se il livello di tasso alcolemico è di poco più elevato a quello massimo previsto per la violazione più lieve dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada, sette mesi di sospensione della patente possono ritenersi congrui.
A tal proposito si guardi a quanto deciso dal Giudice di Pace di Padova con la sentenza numero 250/2016 qui sotto allegata, con la quale è stato statuito che il periodo di sospensione della patente già scontato dal ricorrente e protrattosi dal 13 luglio 2015 al 16 febbraio 2016 dovesse ritenersi sufficiente come sanzione accessoria inflitta.
In capo all'automobilista, infatti, era stato accertato, in sede di controllo, un tasso alcolemico pari a 1,60 e quindi prossimo al limite di cui alla violazione più lieve fissata dal codice della strada per la guida in stato di ebbrezza (limite che va da 0,8 grammi per litro a 1,5 grammi per litro).
La vicenda
Nel caso di specie, l'automobilista si era opposto all'ordinanza con la quale, in conseguenza della predetta violazione, l'Ufficio Territoriale del Governo competente aveva ordinato in via provvisoria la sospensione della patente dell'automobilista per un anno.
Durante il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, peraltro, era emerso anche che tutti gli accertamenti ai quali si era sottoposto il ricorrente per monitorare il consumo di alcol avevano dato esito negativo e avevano quindi escluso la dipendenza. Un elemento aggiuntivo che, unitamente allo scarso superamento del limite di tasso alcolemico, ha determinato il Giudice a ritenere sufficiente la durata della sospensione della patente al quale l'automobilista è stato sottoposto.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Giudice di Pace di Padova testo sentenza numero 250/2016Novità pensioni: ultime notizie