di Valeria Zeppilli - Con l'approvazione della legge sul biotestamento, anche il campo della responsabilità medica si è trovato dinanzi a un importante punto di svolta.
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A seguito della novità legislativa, infatti, la relazione di cura e fiducia che lega il paziente e il medico è ora valorizzata in maniera totale, dando la massima rilevanza al consenso informato, che costituisce il frutto dell'autonomia decisionale del paziente guidata dalla competenza, dall'autonomia professionale e dalla responsabilità del medico.
Rifiuto di accertamenti o trattamenti
Uno degli aspetti di maggior rilievo della legge sul biotestamento è rappresentato dall'espresso riconoscimento del diritto di ogni paziente di rifiutare, sia integralmente che parzialmente, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario che il medico gli abbia indicato per la sua patologia.
Biotestamento, il ruolo del medico
Dinanzi a tale scelta, il medico non può fare altro che rispettarla, senza dimenticare di prospettare preventivamente al paziente o ai suoi familiari le conseguenze di una simile decisione e le alternative possibili alla cura o al trattamento prospettato.
Fatto questo, il rispetto della volontà del paziente diviene per il medico un dovere, dalle cui conseguenze non può discendere per lui alcuna forma di responsabilità, né di carattere civile né di carattere penale.
In altre parole, il sanitario che riceve dal malato o dai familiari o dalle persone di fiducia da questi indicate un rifiuto rispetto al trattamento o alla cura che ha prospettato, deve astenersi dal praticarli senza avere il timore che, da tale omissione, possa derivare una condanna civile o penale in suo capo.
Emergenza e urgenza
Tale volontà deve essere rispettata sempre, anche se ci si trovi ad affrontare una situazione di emergenza o urgenza. L'unico limite è rappresentato dalla volontà del paziente di essere sottoposto a trattamenti sanitari che sono "contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali", rispetto alla quale non esiste alcun obbligo professionale in capo al medico.